L’Italia ha dato attuazione agli accordi Multilaterali M 231ed M 237 che contengono precise deroghe rispetto al trasporto di merci pericolose. A chiarirlo è una circolare del 12 agosto del ministero dei Trasporti in cui si precisa che, con l’Accordo M 231, valido fino al 31 dicembre 2012, saranno anticipate le nuove disposizioni che entreranno in vigore con l’ADR 2013, relative ad alcune sostanze chimiche in contenitori a pressione, diversi dai generatori aerosol, identificate da sei nuovi numeri UN (3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) e mutuati dalla 17° edizione delle Raccomandazioni ONU (in via di pubblicazione).
L’Accordo M 237, invece, valido fino al 31 maggio 2015, estensione del precedente Accordo M180 sottoscritto dall’Italia il 6 novembre 2006 e scaduto il 1° giugno scorso, deroga le disposizioni ADR relative all’ispezione e alla prova iniziale, all’ispezione e alla prova periodica, all’approvazione dei recipienti a pressione e alle prescrizioni per i fabbricanti, nonché alle prescrizioni per gli organi ispettivi e alla marcatura dei recipienti a pressione riempibili.
Infine, i trasporti che saranno effettuati in applicazione di tali Accordi Multilaterali, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione, nella quale M XXX corrisponde rispettivamente a M231 oppure M237.