Il termine per l’adeguamento dei requisiti necessari per mantenere l’iscrizione all’Albo autotrasportatori scadrà il prossimo 7 aprile, pena la cancellazione dall’Albo delle imprese di Autotrasporto. Le modifiche apportate al Decreto Semplificazioni in sede di conversione in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, hanno introdotto alcune nuove regole per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore. In particolare, per le imprese che esercitano l’attività con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, la norma stabilisce che i quattro requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore indicati dal Regolamento Europeo n. 1071/2009 – sede effettiva, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale – vanno dimostrati seguendo le stesse regole previste per le altre imprese, tranne che per il requisito di idoneità professionale. Per soddisfare tale requisito, infatti, è sufficiente la frequenza di un corso di formazione specifico di 70 ore, presso un ente accreditato al ministero dei Trasporti, senza che sia poi necessario sostenere un esame.
C’è però un vincolo temporale: il corso deve essere già in corso alla data del 7 aprile 2013 e deve essere concluso entro il 31 luglio 2013.
Accesso professione: come va dimostrato entro il 7 aprile il requisito dell’idoneità professionale
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