Le prime due ore passino. Trascorse quelle l’attesa al carico e allo scarico diventa un tempo perso che va indennizzato. Quanto? Il decreto dirigenziale n.69/2011 lo quantifica in 40 euro. Ma vediamo come funziona l’intero meccanismo.
– L’indennizzo è dovuto dal committente al vettore qualora il tempo di attesa prima che inizi l’operazione di carico o di scarico superi le 2 ore, fermo restando il diritto di rivalsa da parte del committente nei confronti dell’effettivo responsabile del ritardo.
– La franchigia di 2 ore decorre dal momento di arrivo del vettore al «luogo» di carico o di scarico, inteso come l’ambito territoriale presso il quale si svolgono le procedure dedicate all’accettazione documentale, da non confondere con il «punto»di carico o scarico inteso come la postazione all’interno del luogo di carico o scarico presso cui avvengono fisicamente le operazioni.
– Qualora il vettore arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all’orario indicatogli per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre dall’orario indicato dal committente stesso.
– Il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l’orario di arrivo e l’orario di inizio delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico. Qualora non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine.
– La franchigia di 2 ore non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.
– I tempi di attesa da computare nel periodo di franchigia di 2 ore vanno calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.
– Il vettore non può richiedere l’indennizzo quando:
il superamento della franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico
quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche e all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico.
– Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell’indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro 30 giorni dall’evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.