Parte il 1° dicembre il cosiddetto regime dell’Iva per cassa introdotto dal decreto Sviluppo e reso operativo dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012.
Il regime ha carattere opzionale e possono accedervi quelle aziende che sviluppano o prevedono di realizzare (se hanno appena iniziato l’attività) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
In generale l’opzione produce effetti dal 1° gennaio dell’anno in cui l’azienda se ne avvale, ma parte invece dal 1° dicembre 2012 rispetto a quest’anno.
Come funziona il nuovo regime? In pratica, il diritto alla detrazione dell’Iva rispetto ad acquisti effettuati si matura al momento di pagare i diversi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall’operazione. Esistono però alcune eccezioni, relative ad alcuni acquisti per cui non scatta il diritto alla detrazione. E sono:
– gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
– gli acquisti intracomunitari di beni;
– le importazioni di beni;
– le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le fatture emesse in sede di applicazione dell’Iva per cassa dovranno recare l’annotazione che si tratta di operazioni con “IVA per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva: art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Qualora il volume di affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante deve uscire dal regime dell’Iva per cassa e riprendere ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In questi casi, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’Iva relativa alle operazioni icui corrispettivi non sono stati ancora incassati.
In allegato trovate tutte le istruzioni per avvalersi del nuovo regime così come vengono illustrate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre.
Il regime ha carattere opzionale e possono accedervi quelle aziende che sviluppano o prevedono di realizzare (se hanno appena iniziato l’attività) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
In generale l’opzione produce effetti dal 1° gennaio dell’anno in cui l’azienda se ne avvale, ma parte invece dal 1° dicembre 2012 rispetto a quest’anno.
Come funziona il nuovo regime? In pratica, il diritto alla detrazione dell’Iva rispetto ad acquisti effettuati si matura al momento di pagare i diversi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall’operazione. Esistono però alcune eccezioni, relative ad alcuni acquisti per cui non scatta il diritto alla detrazione. E sono:
– gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
– gli acquisti intracomunitari di beni;
– le importazioni di beni;
– le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le fatture emesse in sede di applicazione dell’Iva per cassa dovranno recare l’annotazione che si tratta di operazioni con “IVA per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva: art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Qualora il volume di affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante deve uscire dal regime dell’Iva per cassa e riprendere ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In questi casi, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’Iva relativa alle operazioni icui corrispettivi non sono stati ancora incassati.
In allegato trovate tutte le istruzioni per avvalersi del nuovo regime così come vengono illustrate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre.
Allegati
Per leggere e scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate clicca qui