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Confermati gli importi erogati nel 2010 per recupero SSN e spese non documentate

Con circolare del 21 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al recupero delle spese non documentate e alle spese sostenute per SSN sui premi assicurativi, mantenendo invariati gli importi, rispetto allo scorso anno.
Nel dettaglio, le imprese di autotrasporto merci – c/t e c/p – possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 ton.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è, inoltre, prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, c. 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:
– 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
– 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

Solo 65 mila imprese su 156 mila hanno versato la quota 2011 di iscrizione all’Albo

L’autotrasporto è in forte difficoltà. A dirlo non sono soltanto i dati di bilancio o la difficoltà a ritoccare in alto le tariffe in un momento in cui la domanda di trasporti sembra riprendere. Lo confermano pure i dati – diffusi da Trasportounito – secondo cui soltanto 65 mila imprese di autotrasporto, su 156 mila complessive iscritte all’Albo di categoria hanno pagato le quote di iscrizione 2011. Ciò significa che in 91 mila accusano un qualche segno di incertezza, anche se per circa 40 mila, prive di disponibilità di veicoli, bisognerebbe parlare più propriamente di “anticamera della (più volte promessa) cancellazione”. Restano comunque le altre 51 mila che evidentemente faticano anche a sostenere un esborso non particolarmente oneroso come l’iscrizione all’Albo e quindi non dispongono di garanzie sul futuro della propria attività.

Offerte online sicure con e-Confirm di Teleroute

 Teleroute, Borsa Carichi online leader in Europa, ha lanciato per gli utenti di Teleroute PRO, ACTIVE e GO una nuova versione di e-Confirm, la soluzione web che permette di convalidare gli ordini di trasporto durante tutta la procedura in un ambiente sicuro caricando così i documenti in sicurezza, verificare online i dati scaricati ed evitare invii di fax, risparmiando tempo.
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CQC, ottantenni alla guida e ricorrenti ravveduti: il ministero chiarisce

Il ministero dell’Interno, tramite circolare del 15 giugno, fornisce risposta a una serie di quesiti legati alla riforma dell’ultimo codice della strada e ad altre questioni aperte. Vediamole separatamente.

 

La CQC: solo per italiani o anche per comunitari?

Non sussiste l’obbligo di possesso della CQC per i conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, rilasciate prima del 9 settembre 2009. L’obbligo sussiste invece per i titolari di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, alle dipendenze di un’impresa italiana.

Per i conducenti alle dipendenze di un’impresa con sede in uno Stato extracomunitario, che non ha previsto il possesso della CQC, è previsto il controllo della sola patente di guida.

Possono esercitare in Italia attività di autotrasporto professionale i conducenti titolari di patente comunitaria, per i quali lo Stato abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica, ad esempio, tramite l’indicazione del codice armonizzato 95. A tali conducenti non deve essere richiesta la CQC.

 

Ottantenni: quando non devono esibire attestato?

L’art. 115 CdS ha dato la possibilità agli ultraottantenni di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente A, B, C, ed E, previo conseguimento di un specifico certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato dalla commissione medica locale. Ora si aggiunge che l’obbligo di esibizione dell’attestato non sussiste per gli ottantenni che hanno ottenuto il rinnovo della patente di guida, e la conferma della Commissione medica, prima del 13 agosto, vale a dire la data di entrata in vigore del nuovo codice.

 

Pago la cauzione per fare ricorso e poi ci ripenso: che fare?

Gli artt. 207 e 202, comma 2-bis, del CdS consentono di pagare subito e in misura ridotta le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Strada. In alternativa, si può versare all’agente accertatore una somma pari al minimo della sanzionepecuniaria – a titolo di cauzione – prevista per la violazione e successivamente proporre ricorso o opposizione al verbale. In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo del veicolo.

Ora il Ministero chiarisce che chi non intende più proporre ricorso anche se ha già pagato la cauzione e quindi intende pagare la sanzione utilizzando quanto già versato a titolo di cauzione, deve dichiarare espressamente la volontà di rinunciare al ricorso o all’opposizione. E quindi laddove tale dichiarazione non sia sottoscritta di fronte all’agente, è necessario autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Per il rimborso IVA basta una richiesta con la dichiarazione annuale

Domanda: quando si presenta una dichiarazione Iva dalla quale si evince un credito, c’è anche bisogno di fare un’esplicita domanda di rimborso? La Corte di Cassazione (sentenza n. 10428/2011) risponde espressamente di no. E quindi ai fini del rimborso del credito IVA, basta la richiesta in sede di dichiarazione annuale. La ragione di una tale risposta è semplice: siccome il credito in questione è consolidato l’Amministrazione è tenuta di per sé, dopo un eventuale controllo, a effettuare il rimborso.

Con la stessa sentenza la Corte conferma pure il principio secondo cui “ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l’amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine”.

Studi di settore, approvati i modelli da allegare a Unico 2011

Con un Provvedimento del 10 giugno 2011, l’Agenzia delle entrate ha approvato i 206 modelli degli studi di settore da allegare alla dichiarazione di quest’anno.

In particolare si tratta dei modelli (con relative istruzioni) che i contribuenti devono compilare se nel periodo d’imposta 2010 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche indicate nel Provvedimento. E tra queste c’è anche il trasporto di merci su strada (codice attività 49.41.00; studio di settore UG68U).

I modelli vanno trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (Unico).

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

Pietrelli (Federtrasporti) replica a Confindustria: «A chi non piace la sicurezza, non piace la civiltà»

 

Ci sono voluti quasi sei anni per attuare la riforma dell’autotrasporto datata 2005, quella che cancellava le inapplicate tariffe a forcella per passare a una liberalizzazione «regolamentata». Che in estrema sintesi, secondo Emilio Pietrelli, presidente di Federtrasporti, significava «fissare dei paletti minimi sul mercato per evitare che tutto degenerasse nel Far West. Il paletto principale, quello che fungeva da architrave di sostegno di tutta la normativa, si chiamava “sicurezza”. Senza sicurezza, infatti, si aprono le porte all’illegalità, alla scarsa considerazione degli altri. In una parola sola, all’inciviltà».

 

Ora, «come è possibile – si chiede Pietrelli replicando al vicepresidente di Confindustria Cesare Trevisani – considerare questo processo una “preoccupante controriforma”?». «Io sono preoccupato – prosegue il presidente di Federtrasporti – quando non ci sono regole, perché a quel punto primeggiano la forza, i muscoli, l’arroganza. Ma quando il patto sociale che tiene insieme tutti i cittadini di uno Stato indica che la sicurezza è una regola – sul lavoro, come sulla strada – significa che il Paese, tutto insieme, vuole fare un passo in avanti. Che di morti bianche o vittime della strada non vuol più saperne».

 

«Questa semplice regola di civiltà – prosegue Pietrelli – non è compromettibile, come pretenderebbe Trevisani, con una trattativa privata, dove cioè si discute sul chi, tra le parti contrattuali, debba addossarsi i costi della sicurezza. Perché è ovvio che a quel punto se li addossa chi subisce maggiormente la forza, i muscoli e l’arroganza».

E al vicepresidente di Confindustria, che accusa l’autotrasporto di aver incassato fiumi di denaro con cui bilanciare questa posizione di debolezza contrattuale, Pietrelli ribatte: «non è questo il punto. E non è nemmeno quello – spesso utilizzato dagli autotrasportatori per ribattere – che quei soldi, poi, venivano rigirati alla committenza sotto forma di sconto. Il punto è che quando l’autotrasporto incasserà veramente i costi minimi di sicurezza non avrà più bisogno di soldi pubblici. Ieri li prendeva, allo stesso modo di come si somministra un analgesico a un uomo che ha rotto una gamba: si lenisce il dolore, ma la frattura rimane. Perché la frattura – e questo Confindustria dovrebbe comprenderlo – è non riuscire a fare impresa, non poter marginalizzare sulla propria attività perché costretti a ingaggiare una corsa al ribasso che, fatalmente, conduce a scavalcare le regole».

 

«Ma lo sa Trevisani – si chiede il numero uno di Federtrasporti – che è la legge a quantificare quante ore può guidare un autista di un camion? Se un mese il trasportatore intende arrotondare, alzare la sua produttività, non può rimanere più tempo in ufficio, come fa un libero professionista o un imprenditore. Ed è giusto, perché sulla strada funziona così: si guida finché è lecito, finché non si oltrepassa quel confine, calibrato sulle capacità umane e segnato apposta per non mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui».

 

«Ma se domani l’autotrasporto potrà coprire i costi minimi di sicurezza – conclude Pietrelli – e poi giocarsi in libertà la trattativa per accrescere la propria redditività, allora potrà rimettersi sulle sue gambe e procedere tranquillamente da solo. E le imprese di produzione avranno da tutto questo un doppio vantaggio:

          otterranno servizi di trasporto più efficienti, più puntuali, a maggiore valore aggiunto;

          vedranno liberate delle risorse pubbliche che potranno così tornare all’economia nazionale sotto forma di sostegno alla crescita e allo sviluppo.

E questa è la procedura più lineare per far funzionare un Paese civile».

Sicilia, finanziamenti per le PMI di autotrasporto

Ci sono aiuti per le piccole e medie imprese siciliane. Provengono dall’attuazione dell’art. 68 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 sotto forma di finanziamenti agevolati a valere sul fondo a gestione separata per l’autotrasporto istituito presso la CRIAS.

Possono accedere al fondo le imprese di autotrasporto che abbiano sede o una unità operativa nel territorio regionale, iscritte all’albo degli autotrasportatori in conto terzi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, aventi qualsiasi forma giuridica, i consorzi e le società cooperative e consortili.

Sono esclusi i seguenti soggetti:

– le piccole e medie imprese di autotrasporto, iscritte all’albo degli autotrasportatori in conto proprio;

– le imprese che da visura camerale risultino inattive, in liquidazione o fallite;

– le imprese sottoposte a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata ovvero che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i (antimafia).

Si prevede la concessione di:

a) Credito di esercizio, concesso alle imprese beneficiarie fino a un massimo di € 50.000,00 da erogare nella misura massima del 50% del volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione ai fini IVA. I finanziamenti superiori ad € 10.000,00 dovranno essere assistiti da idonea garanzia reale ovvero da fideiussione assicurativa o bancaria per la durata dell’ammortamento più quattro mesi;

b) Credito per investimenti, che dovrà essere assistito da garanzia reale o polizza fideiussoria, verrà erogato, alle imprese beneficiarie, dalla CRIAS nella percentuale massima del 75% del programma di spesa ammesso che non potrà superare 516.000,00 euro.

Detti finanziamenti sono diretti alla riqualificazione e alla ristrutturazione del trasporto merci, e quindi finalizzati al rafforzamento e alla crescita dell’impresa di autotrasporto, tendenti al miglioramento dei servizi offerti in termini di trasporto e di logistica, pertanto, i crediti potranno essere concessi oltre che per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per l’attività di impresa, anche per le seguenti tipologie di intervento:

– impianti tecnologici, informatici, telematici e satellitari per la tracciabilità dei percorsi e per l’ammodernamento aziendale;

– acquisto di semirimorchi per il trasporto combinato;

– acquisto di attrezzature per la movimentazione delle merci;

– interventi finalizzati alla sosta dei mezzi pesanti, al magazzinaggio e alla custodia delle merci.

La valutazione del piano di impresa verrà effettuata tenendo conto della coerenza fra il profilo dell’impresa e la proposta imprenditoriale, della fattibilità tecnico-economica della proposta e dei tempi di realizzazione e, quindi, del:

1. numero di dipendenti occupati;

2. numero di veicoli in disponibilità dell’impresa;

3. volume dei trasporti effettuati in termini di numero di viaggi annui e di carichi.

L’importo dell’aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l’equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all’impresa beneficiaria all’atto della concessione dell’aiuto.

Trattandosi di finanziamenti agevolati, l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

I finanziamenti agevolati non sono concedibili ad imprese “in difficoltà”, come definite ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla C.R.I.A.S. a partire dal 26 luglio 2011.

La richiesta di ammissibilità va inoltrata alla C.R.I.A.S. in via telematica, accedendo all’apposita pagina web nel sito www.crias.it.

Seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, la CRIAS pubblicherà sul proprio sito, con cadenza mensile, l’elenco delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste fino all’esaurimento dei fondi.

Le imprese inserite positivamente nella graduatoria dovranno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito www.crias.it, inoltrare la domanda di finanziamento redatta su apposita modulistica, (scaricabile dal sito www.crias.it e dal sito istituzionale del dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti della Regione siciliana) interamente compilata, completa della documentazione prevista e sottoscritta con firma autenticata, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata alla CRIAS, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

CRIAS – Aiuti all’autotrasporto – Corso Italia 104, 95129 Catania.

Svizzera: dal 2012 aumentano i transiti

Unione europea e Svizzera hanno affidato a un Comitato misto la definizione del costo di attraversamento del territorio elvetico. Ebbene, a partire dal 2012, i pedaggi aumentano dello 0,97%. In pratica, un veicolo a pieno carico (che in Svizzera non può essere più di 40 ton) paga in più, per coprire i circa 300 km di territorio svizzero, circa 3 franchi svizzeri. Però, chi guida veicoli euro 2 e 3 ma monta un filtro antiparticolato, otterrà uno sconto del 10%. Ma a questo scopo dovranno farsi rilasciare un documento, dal paese in cui il veicolo è stato immatricolato, in cui risulti che il filtro garantisce il rispetto del valore limite di emissione stabilito per i veicoli Euro 4.

Quindi, dal prossimo anno, i veicoli da 40 ton fino a euro 1 pagheranno 372 euro, quelli euro 2 e 3 sborseranno 322,80 euro, quelli euro 4, 5 e 6 273,60 euro.

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