Veicoli - logistica - professione

Home Blog Pagina 1498

‘Reman Plus’: il programma Mercedes-Benz di ricambi ora è anche per i Van

Grazie ad avanzate tecnologie e a continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, Mercedes-Benz ha sviluppato ‘Reman Plus’, un innovativo Programma che introduce una nuova logica nella gestione dei ricambi di Rotazione per i veicoli industriali e commerciali. Introdotto alla fine dello scorso anno per i Truck con la Stella, il Programma Reman Plus è oggi disponibile anche per i Clienti Mercedes-Benz Vans. ‘Reman Plus’, riprende e migliora le caratteristiche del programma apprezzato dai clienti Truck. Il Programma rappresenta un’evoluzione nel campo della rigenerazione dei ricambi e degli aggregati, permettendo di determinare il prezzo finale in considerazione del livello di usura/danno. L’usura/danno del veicolo è classificata su tre livelli, ‘usura’, ‘danno base’ e ‘danno elevato’ e i tempi di fornitura sono pari a 4-5 gg lavorativi (Express).  

Le info sul traffico in Europa le trovi su ViaMichelin, iPhone e iPad

Si avvicinano le vacanze estive e il traffico è destinato ad aumentare lungo le arterie stradali. Per affrontare qualsiasi viaggio, che sia di lavoro o di piacere, è sempre bene partire informati e a tale scopo, ViaMichelin ha sviluppato il servizio di info-trafic in tempo reale per vari paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svizzera) e su diverse piattaforme: – il sito www.ViaMichelin.com, attraverso la finestra Traffico
– l’iPhone e l’iPad offerto in download gratuito su App Store
Disponibile in 5 lingue, permette a tutti gli utenti di visualizzare in un batter d’occhio le condizioni della strada in tempo reale e di prevedere le difficoltà legate al traffico come strade chiuse, ingorghi, traffico rallentato, incidenti, lavori, condizioni della circolazione, condizioni meteo locali e stradali, aggiornate ogni 15 min, visualizzazione delle stazioni di servizio e dei parcheggi lungo l’itinerario, ecc.
Da un PC, per trovare l’applicazione su iTunes:
http://itunes.apple.com/it/app/michelin-traffico/id319080784?mt=8
Da un iPhone, un iPod Touch o un iPad:
Digitare «Michelin» in App Store per accedere a tutte le applicazioni Michelin. Per effettuare il download bisogna avere un conto iTunes.

Aziende che scricchiolano: la marchigiana Fazi chiede mobilità per 170 dipendenti

I lavoratori della Fazi Trasporti, azienda dell’ascolano con un parco veicolare di circa 250 veicoli utilizzati per trasporti gran volume, sono sul piede di guerra. Da giorni protestano davanti ai cancelli della società, che da parte sua sembra avere gettato la spugna. Molto semplicemente ha dichiarato di trovarsi in grave difficoltà e di non riuscire a pagare gli stipendi, ragion per cui 170 dei 250 dipendenti sono stati messi in mobilità. Soltanto che i dipendenti della Fazi, molti dei quali stranieri, già in passato avevano rinunciato a tredicesima e quattordicesima e, da qualche mese, anche allo stipendio. Al punto che adesso vantano crediti di circa 25 mila euro e temono di vederli finire in fumo. I sindacati della Filt-CGIL sono intervenuti per salvare il salvabile. Ma vista la criticità della situazione hanno chiesto un intervento alla Regione Marche finalizzato a salvare i posti di lavoro. In attesa di risposta, si leva la voce di Trasporto Unito, l’associazione di categoria cui la Fazi era iscritta, per denunciare come la vicenda dell’azienda marchigiana sia soltanto “la punta di un iceberg”, in quanto “per una grande azienda che non riesce ad andare avanti, sono migliaia e migliaia le imprese del settore che chiudono nel silenzio assordante della politica, con tragici riflessi economici e sociali”.
Ancora più esplicito Maurizio Longo, segretario di Trasportounito, secondo il quale “sono ben 51 mila imprese di autotrasporto non hanno pagato il rinnovo obbligatorio dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori”, o perché “non hanno neanche le risorse economiche per pagare le quote all’Albo, o pensano di non poter proseguire l’attività; e se davvero ( come non solo possibile, bensì probabile) dovessero chiudere almeno la metà delle imprese che non hanno pagato, il comparto dell’autotrasporto produrrebbe qualcosa come 120.000 disoccupati in più, ed un colpo fatale per l’intero indotto”.

Wolters Kluwer Transport Services acquisisceTAS, divisione TMS di Transics

Wolters Kluwer Financial & Compliance Services, divisione di Wolters Kluwer, una società multinazionale leader nel campo dell’editoria e dei servizi informativi con un fatturato annuo (2010) di 3.6 miliardi di Euro e circa 19.000 dipendenti in tutto il mondo.  Wolters Kluwer Transport Services, leader nella fornitura di soluzioni collaborative volte a supportare i professionisti del trasporto e della logistica nel raggiungere la massima efficienza  e redditività in tempo reale, ha annunciato oggi l’acquisizione del sistema di gestione trasporto di Transics International NV (TAS), fornitore di soluzioni gestionali per le flotte nel settore trasporto e logistica.

Wolters Kluwer Transport Services, parte della divisione Financial & Compliance Services di Wolters Kluwer, multinazionale leader nell’editoria e nei servizi informativi (il fatturato 2010 era di 3,6 miliardi di euro) ha acquisito per 3,5 milioni euro il sistema di gestione trasporto di Transics International (TAS). In questo modo si ampliano le soluzioni per il trasporto offerto dal gruppo, che ha già in disponibilità Teleroute, Tivios e Transwide.

Secondo Raimundo Diaz, CEO di Wolters Kluwer Transport Services, giudicando “TAS è la perfetta integrazione del nostro attuale portfolio e nello stesso tempo insiem (nella foto) e a Tivios conferma il nostro impegno nel fornire al mercato dei vettori un’offerta completa di clienti verificati. Si tratta di una soluzione efficace e facile da usare che permette davvero di integrare le migliori pratiche del nostro settore. Diamo il benvenuto a una grande squadra e a un importante bacino di clienti. Ci impegneremo a svilupparlo ulteriormente e a integrarlo nel nostro portfolio unico di prodotto.”

Genova si collega a Zarzis (Tunisia) per trovare un’alternativa ai porti libici

Genova si collega a Zarzis (Tunisia) per trovare un’alternativa ai porti libici
È stata individuata una possibile alternativa al porto libico di El Khoms, reso impraticabile dalla guerra. Si tratta del porto tunisino di Zarzis, che potrebbe essere collegato in maniera stabile con il porto di Genova. A questo scopo è stato lanciato un primo collegamento sperimentale, che ha fatto viaggiare in destinazione Tunisia soprattutto auto e container.
L’interesse per il porto di Zarzis nasce dalla grande attività che sta facendo registrare, soprattutto verso la Russia, di merci varie, anche se soprattutto alimentari (riso, farina, soia, malto, banane). In totale lo scorso anno lo scalo tunisino movimentava 512 mila tonnellate di merce, cui adesso si stanno aggiungendo quelle fino a ieri destinate alla Libia.

SS Jonica: apre ponte sul Trionto e anche i camion possono passare

La strada statale 106 “Jonica”, la trafficata alternativa all’incompiuta Salerno-Reggio Calabria, da stamattina si presenta un po’ meglio: è stata infatti aperto al traffico, al km 323,500, tra i comuni di Rossano e Mirto Crosia in provincia di Catanzaro, un nuovo ponte sul fiume Trionto. I vantaggi sono considerevoli: se fino a ieri la carreggiata stradale era ampia 5 metri – e quindi di fatto impediva il passaggio contemporaneo di due veicoli pesanti (cosa che aveva indotto l’Anas a vietare il transito ai veicoli sopra le 20 ton. – adesso si “espande” a 10,5 metri. La realizzazione dell’opera ha richiesto una spesa di due milioni di euro. 

Affido a terzi per il trasporto rifiuti: a quale Albo bisogna iscriversi?

Il Comitato Nazionale con una nota emanato il 6 luglio ha risposto a un quesito di Conftrasporto rispetto al tipo di iscrizione all’Albo dei Gestori rifiuti che debba avere un’impresa di trasporto che affida a terzi vettori il servizio di trazione. Ebbene, la risposta ha chiarito che laddove sia l’impresa appaltante sia quella che riceve l’appalto risultino iscritte all’Albo nelle categoria dalla 1 alla 5, non per questo la prima dovrà iscriversi all’Albo anche nella categoria 8 , quella cioè per gli intermediari e i commercianti senza detenzione dei rifiuti stessi. La motivazione addotta è la seguente: “l’affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto non costituisce attività d’intermediazione, in quanto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/06, l’intermediario è l’impresa che “dispone il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi “.

Controlli sui tempi di guida: ecco quando la polizia può tollerare

Le cose economicamente non vanno a gonfie vele, ma per fortuna a livello normativo l’autotrasporto si sta togliendo alcune soddisfazioni. In attesa che si risolva la questione legata ai costi minimi – che comunque, nella veste stilata dal ministero dei Trasporti, dal 13 giugno si applicano anche ai contratti scritti – e nell’attesa che il 12 agosto entri in vigore anche l’azione diretta, quella che concede ai sub vettore di chiedere il pagamento del servizio di trasporto a tutti coloro che, all’interno della filiera lo hanno ordinato, compresi quindi i committenti (che poi avranno azione di regresso nei confronti della loro parte contrattuale), adesso arriva anche un’interessante circolare del ministero dell’Interno sull’uso del cronotachigrafo digitale. In estrema sintesi l’indirizzo del ministero, “consigliato” agli organi di polizia che effettuano i controlli, è il seguente: più tolleranza per chi sta ore e ore alla guida di un veicolo e che quindi non può operare scandendo tutto con il metronomo. Ma entriamo nei dettagli, distinti in tre argomenti.
Il primo è relativo appunto alla tolleranza: al riguardo il Ministero fa suo un orientamento della Commissione Europea, in base al quale in fase di controllo dovesse essere riconosciuta una tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. Strumento di per sé preciso e inoppugnabile, ma che rispetto ad alcune missioni che prevedono soste continue per carico e scarico, finisce per far risultare il tempo di guida molto maggiore rispetto a coloro che continuano a essere equipaggiati con cronotachigrafo analogico.
Ed ecco perché, per non penalizzare chi ha innovato la sua attività rispetto a chi è rimasto aggrappato a strumenti più obsoleti, il ministero concede una tolleranza che consiste nel togliere un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta.
La sottrazione può valere per un massimo di 15 minuti su un periodo di quattro ore e mezza, ma è concessa esclusivamente per il calcolo dei periodi di guida e non quindi per motivare la riduzione delle interruzioni o dei riposi giornalieri.
Il secondo argomento riguarda l’obbligo di registrazione del riposo giornaliero. In base all’ art. 15 paragrafo 2 del Regolamento CEE 3821/1985 il foglio di registrazione o la carta del conducente vengono ritirati dal conducente alla fine del lavoro giornaliero. Può succedere però che il conducente, nel corso della giornata, si allontani dal veicolo portandosi dietro foglio o carta. Il Ministero dell’Interno chiarisce che “i periodi di riposo giornaliero vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo del lettino. Se si dimentica di provvedere in tal senso scatta “la violazione di cui all’art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento”.
Il terzo argomento riguarda gli spostamenti del veicolo durante l’interruzione di guida o il riposo giornaliero. La questione qui nasce in relazione al fatto che spesso il conducente interrompe i periodi di pausa o di riposo (giornaliero o settimanale) perché costretto e soprattutto senza voler violare la normativa sui tempi di guida o di riposo, ma soltanto perché gli viene imposto dagli organi di polizia di spostare il veicolo per non intralciare il traffico.  Insomma, mette in moto il mezzo per qualche minuto per ragioni di forza maggiore o, per dirla con la circolare “per circostanze straordinarie”, ma ovviamente il tutto viene registrato sul cronotachigrafo, A quel punto, per non incorrere in sanzione, il conducente deve  indicare a mano, sul disco del crono analogico o sul tabulato di quello digitale, il motivo dell’interruzione della pausa o del riposo. E in più, quando possibile, deve far vistare l’annotazione dall’organo che gli ha richiesto lo spostamento del veicolo. Come si intuisce parliamo di eventi eccezionali, che non possono essere utilizzate in maniera arbitraria. Nel senso che tali eventi vanno possibilmente provati (tramite appunto il visto dell’organo di polizia o di chi per lui) e poi durano per alcuni minuti. È chiaro che se per spostare un veicolo un conducente guida un’ora e poi annota il tutto come eccezionale, il tutto può diventare sospetto.

 

Volkswagen acquisisce la maggioranza di MAN

0

Ormai è ufficiale: Volkswagen detiene la maggioranza di MAN. Più precisamente, dopo aver superato nelle scorse settimane il controllo del 30% e aver quindi fatto scattare l’opa (offerta pubblica di acquisto) obbligatoria, ha rastrellato – pagando 95 euro ad azione ordinaria e 59,90 per le privilegiate, spendendo per la totalità della partecipazione una cifra vicina ai 3,4 miliardi di euro – il 53,7 per cento del capitale e il 55,9 per cento dei diritti di voto. La partecipazione di maggioranza consente così a Volkswagen di determinare la composizione del consiglio di sorveglianza e di accelerare la cooperazione tra MAN e Scania. Che vuol dire molto: conti effettuati dalla casa tedesca stimano in circa 200 milioni l’anno il valore che, soltanto in una prima fase, saranno generate dalle sinergie. Ed ecco perché Martin Winterkorn, amministratore delegato di Volkswasgen, si è detto molto soddisfatto. Ed ecco perché domani sullo scacchiere del mercato dei veicoli pesanti si troverà un alfiere di dimensioni imponenti. D’altra parte in Volkswagen quando fanno una cosa hanno interesse – e disponibilità finanziaria – a farla bene.

 

Sanzioni per violazione dell’art. 83 bis: ecco come si applicano

Ormai lo sanno tutti: l’art. 83 bis del DL 112 del 2008 impone di fissare dei costi minimi di sicurezza nel trasporto merci su strada e, a chi non li rispetta, commina come sanzione un anno di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. Adesso questa regola trova modalità attuative nella circolare 31/E del 6 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate.

Innanzi tutto si chiarisce l’oggetto della violazione, relaziona alla mancata osservanza di quelle disposizione che disciplinano l’attività di autotrasporto per conto terzi. E poi qualche chiarimento riguarda pure le sanzioni. L’art. 83 bis parla di annullamento dai benefici fiscali. Ma l’Agenzia delle Entrate restringe parzialmente il campo, nel senso che ritiene applicabile la fattispecie soltanto all’ambito di attività preso in considerazione dall’articolo in questione. Anche gli sgravi sulla prima casa, cioè, sono benefici fiscali, ma non possono essere preclusi al committente in quanto persona fisica.

Inoltre, l’Agenzia precisa pure che l’ambito di applicazione della norma non arriva a comprendere – e quindi a escludere per il sanzionato – i regimi semplificati o, comunque, diversi da quello ordinario. Tali regimi, infatti, non costituiscono agevolazioni fiscali e si applicano in ragione delle caratteristiche del soggetto e/o dell’attività svolta.

Ma come si fa in concreto ad applicare la sanzione? Due sono i procedimenti che in tal senso vengono richiamati. Il primo è quello indicato dallo stesso art. 83 bis, in base al quale, una volta riscontrata da parte della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la violazione di norme che sanciscono precisi obblighi stabiliti per tutelare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, l’amministrazione competentein base alla tipologia del beneficio applica la sanzione dell’esclusione dalle procedure di affidamento pubblico e dai vari benefici indicati nell’art. 83 bis. Per i benefici fiscali regolati dall’Agenzia delle Entrate, la sanzione consisterà nella preclusione, per il destinatario, della possibilità di avvalersi di tali benefici per il periodo di un anno. In pratica, per tale arco temporale verrà meno per l’interessato il presupposto soggettivo per fruire di agevolazioni fiscali. Per individuare la struttura dell’Agenzia competente ad adottare la sanzione sarà effettuata in base al momento in cui viene constatata la violazione da parte della Direzione generale per il trasporto stradale.

Formalmente il provvedimento di irrogazione della sanzione è emesso dal Direttore regionale competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata, ossia quello nella cui circoscrizione è il comune dove il soggetto responsabile della violazione sanzionata ha il domicilio fiscale al momento della constatazione della violazione. Tale atto va corredato della comunicazione di commissione delle violazioni, nonché degli atti trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da cui emergono le stesse violazioni. Infine va indicato il responsabile del procedimento e i riferimenti per richiedere informazioni sul provvedimento, rispetto al quale il destinatario può promuovere il riesame, presentando istanza di annullamento in autotutela.

Infine, contro il provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua notifica.

Il secondo procedimento sanzionatorio scatta invece laddove l’interessato, malgrado abbia violato le disposizioni a tutela della sicurezza, utilizzi ugualmente i benefici fiscali. A quel punto l’amministrazione competente per il singolo beneficio attiverà il procedimento per comminare le sanzioni tributarie previste per la fruizione indebita del beneficio.

In ogni caso, precisa la circolare, l’esclusione dai benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate è esclusivamente il momento conclusivo di un procedimento che si basa sull’esame istruttorio delle segnalazioni, i cui esiti insieme alla relativa documentazione vengono trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.
Altri punti presi in esame riguardano poi la pubblicità del provvedimento. È previsto infatti che l’elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali avverrà sul sito istituzionale dell’Agenzia,
nella sezione “Documentazione” alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”. Tali informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.

 

 

close-link