C’è un regolamento comunitario che ridefinisce le condizioni per l’accesso alla professione di autotrasportatore. Un regolamento che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 4 dicembre, poi slittato di un anno per calibrare meglio le questioni connesse. Ormai quel 4 dicembre è vicino, ma decreto attuativo non sono stati emanati, né (visto la contingenza attuale della politica) sembra essere la priorità. Ma quel regolamento comunitario in ogni caso entra in vigore. E così il Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero dei Trasporti ha cercato di colmare la lacuna, tramite un decreto – il n. 291/25.11.2011, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con cui si forniscono istruzioni di massima per l’applicazione del regolamento. Soltanto che, siccome gli Stati membri avevano la possibilità di entrare nel merito di alcune questioni (come per esempio l’estensione dell’ambito d’applicazione o soprattutto la possibilità di elevare il limite minimo per l’idoneità finanziaria), il capo del Dipartimento in una nota allegata al decreto chiarisce che sono stati tralasciati gli aspetti politici, rinviandoli alla definizione di un governo in carica.
Quindi cosa accade di fatto? In pratica accade che dovrà soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione richiesti dall’Europa soltanto – almeno per ora – le imprese che la esercitano con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, in quanto quelle con tonnellaggio inferiore possono iscriversi con la sola onorabilità. Rispetto all’idoneità finanziaria, in mancanza di una presa di posizione, rimane l’indicazione comunitaria, quella che la fissa nel limite minimo di 9.000 euro per impresa attiva con un solo autoveicolo, più 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare.
Inoltre, viene istituito un Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto, che in pratica assomma i dati dell’Albo dell’Autotrasporto rispetto alle imprese iscritte, e quelli della Motorizzazione Civile rispetto alle imprese autorizzate all’esercizio della professione avendo veicoli immatricolati. Le imprese già esercenti l’attività di autotrasporto – e questo è il punto essenziale – possono essere autorizzate all’iscrizione soltanto in via provvisoria fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento in esame entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore (cioè fino al 4 giugno 2012). In pratica chi finora esercitava la professione potrà continuare a farlo – e quindi anche le imprese attive con veicoli di tonnellaggio inferiore alle 3,5 tonnellate, con betoniere, spurghi e compattatori, vale a dire chi non doveva fino al 4 dicembre dimostrare i requisiti di capacità finanziaria e professionale – anche se dovranno un domani adattarsi ai requisiti sulla base di un successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in pubblicazione. È chiaro che laddove continuasse a persistere una situazione di non rispondenza ai nuovi requisiti, l’impresa inadempiente verrà cancellata dall’Albo e quindi inibita dal continuare a esercitare la professione. In ogni caso, la verifica per tutte le imprese della sussistenza dei requisiti che consentono in base alle norme europee di esercitare l’attività (compresa quella di avere una sede effettiva e stabile per l’esercizio dell’attività) dovrà avvenire entro 6 mesi dal 4 dicembre 2011, e cioè entro il 4 giugno 2012.
Sul decreto si registrano le prese di posizioni critiche di alcune associazioni – in particolare Confartigianato Trasporti – secondo le quali si sta andando verso una liberalizzazione della fascia dei vettori che operano con automezzi fino a 3,5 tonnellate e una penalizzazione del resto dell’autotrasporto, se non si introduce la fascia di capacità finanziaria di 20.000 euro per i veicoli isolati e di 50.000 per quelli pesanti, così da definire una maggiore articolazione delle garanzie da fornire.