La sentenza di cui parliamo oggi, segnalataci dallo Studio Margiotta & Partners (che ringraziamo), si occupa di una questione estremamente dibattuta e variamente interpretata nel corso degli anni dalla giurisprudenza italiana ovvero la possibilità da parte del subvettore di esercitare l’azione diretta nei confronti sia del committente sia degli altri precedenti vettori ex art .7 ter del D.Lgs. 286/2005.
Ricordiamo innanzitutto cosa dice questo articolo: «Il vettore… che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».
IL FATTO
L’argomento, come ci indica lo studio lombardo, è stato recentemente discusso dal Tribunale di Milano in una causa che ha visto Margiotta & Partners patrocinare un vettore tedesco. Occorre però innanzitutto ricordare la storia di questo discusso art.7 ter. Dalla sua entrata in vigore nel 2010 la norma in esame ha passato infatti momenti interpretativi molto diversi e sostanzialmente opposti da parte della giurisprudenza. Inizialmente, infatti, si era ammesso l’esercizio dell’azione diretta da parte di tutti i subvettori coinvolti nella filiera del trasporto, senza avere riguardo all’esecuzione effettiva o meno delle attività di trasporto; in questo contesto tutti i vettori – compresi quelli intermedi – potevano dunque richiedere il pagamento della prestazione. Successivamente si era passati ad un’applicazione molto rigorosa, per la quale si riteneva che solo il vettore effettivo ne avesse diritto.
Ma quello che ci interessa è che in questi contenziosi si era fatta strada una particolare eccezione difensiva da parte dei soggetti destinatari passivi della norma. Si sosteneva infatti che, qualora il soggetto intermedio della filiera che aveva affidato i trasporti al vettore effettivo non fosse a sua volta iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori, non sarebbe stata utilizzabile in suo danno l’azione diretta. Questo sulla base di un’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 2, sempre del D.lgs. 286/2005, che definisce vettore «l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada».
LA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, nella figura della giudice Elisabetta Palo, ha appunto esaminato questa eccezione, condannando però l’interpretazione a favore dei precedenti vettori. L’accoglimento di tale eccezione comporterebbe infatti un incomprensibile pregiudizio a sfavore di chi trasporta materialmente le merci, il soggetto tutelato proprio dall’art.7 ter.
Si legge infatti nella sentenza che «la ratio legis delle disposizioni in esame, istitutive dell’azione diretta, è stata quella di tutelare il soggetto che ha materialmente eseguito il trasporto mediante il sistema della responsabilità solidale, cioè consentendogli azione diretta per il pagamento del nolo verso il primo mittente e tutti i successivi mittenti della catena, a condizione che sia iscritto all’albo degli autotrasportatori di merci conto terzi». Questa tutela – dice la giudice – è giustificata dalla posizione di maggiore debolezza dell’esecutore materiale del trasporto che, a differenza di tutti gli altri soggetti della supply chain, ha impiegato materialmente risorse (lavorative o economiche) per l’esecuzione dello stesso ed ha quindi diritto a ricevere il nolo più di tutti gli altri soggetti che di fatto hanno svolto una mera attività di intermediari.
Inoltre, l’art. 7 ter nulla dice sulla presunta ulteriore condizione che per consentire l’azione diretta anche il primo vettore e tutti gli eventuali successivi della catena debbano essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori. Anzi – sottolinea il Tribunale – a ben vedere questa condizione viene esclusa dalla norma. Il primo vettore e gli altri eventuali sub-vettori della catena del trasporto sono sostanzialmente mittenti rispetto all’ultimo sub-vettore e materiale esecutore del trasporto. Ora l’art.2 non prevede affatto come condizione necessaria per qualificare un soggetto mittente che lo stesso sia iscritto all’albo e anzi specifica che pure il soggetto che sia iscritto all’Albo degli autotrasportatori e svolga attività logistica e di spedizioniere può essere considerato un mittente verso cui è possibile esperire l’azione diretta da parte dell’ultimo sub vettore della catena.
Infine, dimostrare l’iscrizione all’Albo significherebbe caricare l’ultimo sub-vettore di verifiche che esulano dalla sua sfera di controllo e conoscibilità e che non sarebbe quindi in grado di compiere. Insomma, l’art. 7 ter, se interpretato in senso restrittivo, determinerebbe discriminazioni irragionevoli tra sub vettori finali a seconda di circostanze estranee e non controllabili, con il rischio di vanificare la ratio di tutela sopra vista, ferendo cioè il diritto del sub-vettore finale senza alcuna obiettiva ragione.
LE CONSEGUENZE
Tirando le somme, il Tribunale conclude perciò che «la disposizione non può che essere interpretata… nel senso che ha diritto all’azione diretta per il pagamento del nolo l’esecutore materiale del trasporto che sia iscritto all’albo degli autotrasportatori, a prescindere dall’iscrizione a tale albo dei restanti soggetti della catena, che sono tutti mittenti e sub-mittenti rispetto all’ultimo sub-vettore». Decidendo dunque in favore del trasportatore tedesco, vettore effettivo, il ruolo del sub-vettore ne è emerso rafforzato per quanto riguarda l’azione diretta, proprio in quanto figura maggiormente debole ed esposta al più alto rischio di mancato pagamento lungo la filiera delle subvezioni, così come vuole la norma del D.Lgs. 286/2005.