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-25%: è il taglio di stipendio per i «furbetti delle feste». E zero retribuzione dalla settima assenza 

Autisti e magazzinieri assenteisti nel mirino delle aziende. Il nuovo contratto collettivo, chiuso nei giorni scorsi, introduce la decurtazione dello stipendio dalla quarta assenza per malattia che inizia il giorno prima o dopo una festività. La decurtazione parte dal 25% per arrivare al 100% dalla settima assenza in poi. La misura tenta di contrastare l’escalation dell’assenteismo che in 4 anni è passato dal 4 all’8 per cento nel settore dell’autotrasporto e della logistica

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In soli 4 anni, dal 2020 al 2024, il tasso d’assenteismo nella logistica e nell’autotrasporto è raddoppiato: dal 4 all’8 per cento. «Si tratta di un fenomeno molto impattante per le aziende – ha detto Annalisa Cavallo, amministratore delegato Man Hand Work durante il convegno di presentazione della ricerca 2024 dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano – dovuto al cambiamento della situazione sociale. Oggi sono più presenti lavoratori extracomunitari che spesso si assentano per fare un secondo lavoro. Contrastare questo fenomeno appare molto difficile». E se da una parte le aziende riorganizzano i turni anche in questa ottica, puntando alla sinergia tra diversi impianti per cercare una soluzione alla carenza e alle assenze del personale (che comunque impatta sui costi e sulla produttività), dall’altra il contratto nazionale di lavoro appena firmato, ora all’esame delle assemblee territoriali, raddoppia le penalità per autisti e magazzinieri si assentano dal lavoro per malattia in coincidenza delle festività.

La stretta nel contratto

Il Ccnl già prevedeva delle decurtazioni di stipendio per i lavoratori in malattia il giorno successivo alle festività, quindi il lunedì per esempio. Con la nuova versione del contratto, le penalità sono state estese anche alle giornate che precedono quelle non lavorative.

Lo schema, in vigore dal 1° gennaio 2025, poggia sul taglio della cosiddetta carenza, ovvero i primi tre giorni di malattia che non vengono indennizzati dall’Inps, ma dal datore di lavoro. Dalla 4° assenza pre o post festività l’integrazione della carenza a carico dell’azienda sarà del 75%, questo significa che il lavoratore riceverà in busta paga il 25% in meno di salario. Dalla 5° assenza il taglio dello stipendio sarà del 50%, dalla 6° del 75%. Dal settimo episodio il compenso per il lavoratore sarà azzerato. Le assenze verranno contate su ciascuna anno di calendario: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Esentati i malati cronici

Questo impianto però non si applica per le malattie gravi indicate dall’Inps, per i ricoveri ospedalieri, i day hospital comprovati «attraverso una documentazione ufficiale da un medico o un ente sanitario autorizzato» e per le malattie certificate con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni.

Infine, gli importi trattenuti dalle aziende saranno destinati a un fondo che la contrattazione collettiva di secondo livello deciderà come utilizzare. 

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