Ci sono nuovi chiarimenti sulle modalità di fruizione degli incentivi finalizzati agli investimenti in veicoli e attrezzature. Sono contenuti in una circolare (n. 19899) del ministero dei Trasporti datata 8 novembre 2016. Passiamoli in rassegna.
CUMULO DEGLI INCENTIVI CON SUPERAMMORTAMENTO E SABATINI
Questo è un punto molto importante: in base a quanto si legge nella circolare, gli incentivi per gli investimenti non sono cumulabili con i contributi della “Sabatini-bis”, ma lo sono invece con il “superammortamento”. Quindi sia rispetto a quello in vigore nel 2016, sia con quello che sarà confermato per il 2017, seppure in forme leggermente diverse.
AVVIO DELL’INVESTIMENTO
Come sapete, sono finanziabili gli acquisti effettuati a partire dal 15 settembre 2016 e fino al 15 aprile 2017, data che coincide con il termine ultimo per effettuare la domanda. Oggi il ministero chiarisce che per dimostrare l’investimento non necessariamente serve un contratto definitivo, ma è sufficiente anche un altro atto vincolante, come un preliminare di vendita, un ordinativo, ecc. La cosa importante è che il contratto sia datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e contenga l’indicazione dettagliata dei costi dell’operazione, coincidenti con quelli che poi sono presenti nella fattura definitiva.
PROVA DEL PAGAMENTO
La circolare ministeriale chiarisce che, unitamente alla domanda, va fornita anche una serie di prove relative al pagamento del prezzo e più specificamente devono riguardare:
– il pagamento del corrispettivo da dimostrare con la trasmissione della fattura quietanzata;
– la prova dell’immatricolazione del veicolo presso la motorizzazione o per lo meno di una richiesta in tal senso;
– la prova relativa alla coincidenza tra le caratteristiche del veicolo acquistato, desumibili necessariamente da un’attestazione della casa costruttrice, con quelle richieste dal decreto investimenti per la finanziabilità dell’acquisto stesso.
RADIAZIONE DI ALTRO VEICOLO PER ACQUISTO EURO VI
In caso di finanziamento di acquisto di veicolo VI va dimostrata la contestuale radiazione di altro veicolo avvenuta – così chiarisce la circolare – dopo il 16 settembre 2016 e comunque entro il 15 aprile 2017. Il ministero colma anche una lacuna presente nel decreto rispetto alla titolarità del veicolo acquistato e di quello radiato, chiarendo che il soggetto che effettua l’acquisizione del veicolo Euro VI e quello che realizza l’operazione di radiazione devono essere lo stesso. A tale scopo è richiesto che il numero di iscrizione al REN e all’Albo siano coincidenti. Di conseguenza non potranno considerarsi finanziabili gli acquisti di un’impresa, se la radiazione è stata effettuata da altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo societario della prima.
QUESTIONI DI… LEASING
Per chi acquista i veicoli tramite leasing la dimostrazione del pagamento deriva dal versamento effettivo dei canoni alla data di presentazione della domanda, tramite fattura della società di leasing regolarmente quietanzata o copia della ricevuta dei bonifici bancari a favore di essa effettuati.
Analogo trattamento viene riservato alla vendita con riserva di proprietà, vale a dire quando il proprietario rimane il venditore fino a quando l’acquirente non abbia terminato il pagamento delle rate, a patto però che gli estremi di chi utilizza il veicolo compaiono sulla carta di circolazione del veicolo.
PERMUTE
Quando l’importo del contributo non è predefinito, dall’importo dei costi ammissibili (come risulta dalla fattura) vanno detratti i corrispettivi di eventuali permute effettuate a favore dello stesso fornitore e dell’IVA.
Le permute vanno evidenziate nel contratto e nella fattura, per consentire all’Amministrazione di tenerne conto ai fini del corretto calcolo dei costi sostenuti e dell’importo del contributo.