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Tutte le targhe prova (valide o già scadute) possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2025

Una nota del ministero delle Infrastrutture chiarisce che tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate dalle motorizzazioni e anche quelle divenute inefficaci perché hanno superato la loro scadenza vengono prorogate fino alla prossima estate 

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Le targhe targa prova ancora valide rilasciate dalla motorizzazione, così come quelle divenute inefficaci perché è scaduto il termine ultimo per la loro validità, possono continuare a essere utilizzate fino al 30 giugno 2025. Lo prevede una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a firma del Direttore generale Motorizzazione Ingegner Stefano Fabrizio Riazzola, con cui si chiarisce una precedente nota dello stesso dicastero datata 28 novembre 2024, con cui era già stata stabilita la proroga a giugno senza specificare meglio a quali targhe si facesse riferimento. 

All’origine di queste note ci sono alcuni anni travagliati che hanno completamente rivoluzionato la normativa. Tutto è iniziato con una sentenza della Cassazione (la n. 17665 del 25 agosto 2020) che aveva stabilito che la targa prova può essere apposta soltanto a veicoli non immatricolati, altrimenti non scatta la copertura fatta ad hoc, in quanto superata dalla polizza già stipulata sul veicolo immatricolato. In seguito la circolare del ministero delle Infrastrutture, datata 2 maggio 2024, ha modificato la normativa indicata nel DPR n.229/2023 e ha ammesso alla circolazione di prova soltanto a due categorie specifiche di veicoli:

  • Quelli non ancora immatricolati in quanto nuovi di fabbrica o i prototipi non ancora omologati;
  • Quelli immatricolati in Italia (o in altro Paese UE o extra-UE ma nazionalizzati in Italia, anche in regime di minivoltura) e di conseguenza muniti dei relativi documenti di circolazione.

Per i veicoli già immatricolati in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 Cds. Di conseguenza un veicolo può circolare in prova anche se:

  • la revisione è scaduta di validità o se il veicolo è stato sospeso dalla circolazione dopo un controllo degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, Cds;
  • il veicolo è stato sottoposto a revisione con esito «ripetere»;
  • è pendente un provvedimento di revisione singola.

In tutti i casi il fattore inderogabile che giustifica la circolazione di prova è rappresentato dalla necessità di provare il veicolo, sia per ragioni tecniche o costruttive, sia per ragioni di vendita o di allestimento

La circolare fissa anche una limitazione massima di percorrenza, fissata in 100 chilometri, applicata esclusivamente ad aziende impegnate nel trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e non alle altre legittimate alla circolazione di prova.

Nella fase transitoria era stato deciso che tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale, mentre tutte quelle scadute dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni superiore a quelle rilasciabili.

Adesso, visto che la materia va ulteriormente rimodulata, tutte queste targhe prova – valide o già scadute – possono continuare a essere utilizzate fino al prossimo giugno.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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