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La presenza di autovelox deve essere segnalata e ben visibile, altrimenti la multa è nulla

La giudice di pace di Gaeta ha deciso per l'annullamento di un'ordinanza della Prefettura di Latina che non ha fornito prova della presenza chiaramente visibile di cartelli di avviso di apparecchi per il rilevamento della velocità

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Ancora gli autovelox al centro della nostra attenzione. Parliamo oggi di visibilità delle apparecchiature di rilevamento della velocità e di chiara segnalazione delle stesse, approfittando di una recente sentenza emessa dalla giudice di pace di Gaeta, Cecilia Bonacci.

IL FATTO

Il ricorso al GdP è stato effettuato da un conducente, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, che si era visto affibbiare dalla Prefettura di Latina una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, che il dispositivo non fosse stato segnalato in maniera rispondente alle disposizioni di legge.

LA DECISIONE

La giudice ha innanzitutto accertato la propria competenza a decidere della questione, poiché il cittadino oltre a proporre ricorso al Prefetto, lo può proporre anche davanti al GdP competente per territorio. Questo per tutelare il suo diritto di difesa «in relazione ad una eventuale carenza di motivazione… o alla sussistenza della violazione o alla fondatezza dei motivi allegati con il ricorso».

Ciò premesso, la giudice ha spiegato  che il verbale a base dell’ordinanza «risulta illegittimamente emesso perché… le apparecchiature di rilevamento della velocità, nel caso di specie, non erano debitamente segnalate per quanto riguarda la visibilità delle stesse».

La cartellonistica stradale, infatti,  per contenuti e dimensioni, deve essere riconoscibile da un guidatore. In questo caso la segnaletica non era visibile ma, attenzione, non tanto perché non lo fosse effettivamente, ma perché questa distinguibilità non era stata provata negli atti sottoposti a giudizio.

In altri termini, le apparecchiature di controllo devono essere annunciate conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma la Prefettura non aveva fornito alcuna prova della «esistenza» di una segnalazione idonea. La prova della presenza di segnali è a carico della Pubblica Amministrazione, perché costituisce una condizione imprescindibile per l’erogazione della sanzione. È quindi onere della Prefettura provare la presenza di cartelli e/o della modalità di preavviso obbligatorio prima della postazione di controllo, prova che non è stata esibita, anche per la contumacia dell’ente in tribunale.

È pacifico dunque che gli autovelox vanno segnalati con apposita segnaletica, anche se non è necessario che se ne dia conto nel verbale di contestazione. Ma la segnaletica deve essere accertata o «ne deve essere ammessa l’esistenza». In questa fattispecie il ricorrente lamentava la mancanza di segnaletica visibile e chiara, con carenza dell’obbligo di segnalazione preventiva, e questo è un requisito fondamentale e imprescindibile. Del resto – dice la giudice di Gaeta – la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che quella che prevede la segnaletica di preavviso in caso di accertamento eseguito in forma automatica è «norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione».

LE CONSEGUENZE

Il finale è dunque semplice: annullamento del provvedimento impugnato e spese a carico della parte soccombente e a favore del procuratore antistatario (l’avv. Iacovacci).

Il messaggio che ne viene fuori è che in caso di eccesso di velocità rilevato da apparecchi automatici occorre vedere volta per volta che tutte le norme di legge siano state rispettate, soprattutto quelle che tutelano il cittadino in caso di ingiusta accusa o di normativa probatoria trascurata o ancora di scarsa diligenza da parte dell’ente sanzionatorio.

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