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Controllo a 56 giorni, non occorre sostituire le vecchie carte tachigrafiche

Incertezza invece sempre per le carte rilasciate prima del luglio 2023 sul dotarsi delle stampe dei 28 giorni precedenti ai 28 finora in vigore: secondo la Direzione generale dell'UE le stampate vanno portate con sé, ma secondo il sito Tach Consulting anche le vecchie carte possono contenere molti più giorni rispetto ai 28 stabiliti e quindi scaricando la carta i controlli potrebbe facilmente rilevare quel periodo. Nel dubbio vi suggeriamo come comportarsi

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Ci occupiamo ancora del nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada da parte degli organi di polizia. Abbiamo già dato notizia di come la UE abbia stabilito che non sarà necessario sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, ma semplicemente dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 giorni memorizzati sulla carta stessa.

All’approssimarsi del 1° gennaio 2025 – data di entrata in vigore dell’obbligo – rimane ancora qualche dubbio su come dimostrare questo periodo aggiuntivo. Ma andiamo per ordine.

La normativa sul periodo di controllo su strada fino al 31 dicembre

L’art. 36 del Regolamento UE n.165/2014 enumera il tipo di registrazioni che devono essere in possesso del conducente, a seconda che guidi un veicolo munito di un tachigrafo analogico o digitale.

  1. In caso di tachigrafo analogico, l’autista dovrà presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli, i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti; la carta del conducente, se ne è in possesso; ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni prima.
  2. In caso di tachigrafo digitale, il conducente deve presentare, sempre su richiesta, la sua carta del conducente; ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti; i fogli di registrazione nello stesso periodo di cui sopra se in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

Il funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto della normativa – tra cui spicca il Regolamento (CE) n. 561/2006 – esaminando attraverso i fogli di registrazione i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni previste (art, 29, paragrafo 2, e all’art. 37, paragrafo 2, Reg. 165/14).

In sintesi, fino al 31 dicembre 2024, il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i ventotto (1+28=29) giorni solari precedenti.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

In sintesi, cambia il periodo di controllo che viene ampliato – Regolamento UE 1054/2020 (Pacchetto Mobilità) – da 28 a 56 giorni.

Quindi valgono le indicazioni date sopra, ma estese al doppio del periodo. Chi guida un veicolo con tachigrafo analogico, ad esempio, dovrà presentare i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso, ma per i 56 giorni precedenti, la carta del conducente e ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. E ugualmente col tachigrafo digitale: carta conducente, ogni registrazione manuale e tabulato nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti e i fogli di registrazione se avesse guidato in quel periodo un mezzo con tachigrafo analogico. La verifica del funzionario abilitato al controllo funziona alla stessa maniera di prima, ma è estesa ovviamente al periodo di 56 giorni.

In sintesi – repetita iuvant – il conducente all’atto del controllo deve essere in grado di ricostruire l’attività effettuata il giorno del controllo e i cinquantasei (1+56=57) giorni solari precedenti.

Vediamo ora le questioni interpretative che sono sorte sulla nuova regola.

La Commissione Europea ha imposto obblighi di sostituzione della carta?

Assolutamente no e non ci sono dubbi. Le norme del Pacchetto UE non hanno imposto alcun l’obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, che vale 5 anni dal rilascio.

È vero che le carte tachigrafiche rilasciate prima del luglio 2023 possono contenere solo fino a 28 giorni di attività?

Qui sorge un interrogativo. Secondo la DG Move UE da noi riportata i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023 che segnala i 28 giorni precedenti potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei giorni 29-56 antecedenti a quelli memorizzati sulla carta. Ma secondo il sito di consulenza, analisi e controllo sulle attività di guida Tach Consulting è invece sufficiente scaricare una carta tachigrafica per vedere che ivi sono presenti attività per almeno 5/6 mesi, sia che si tratti di carte prima del luglio 2023 che nuova. Per poter ricostruire 56+1 giorni di attività – dice l’esperto di Tach Consulting – una volta effettuato il download della carta, i software in dotazione agli organi di controllo sono quindi in grado di visionare perfettamente 57 giorni, anche se non è vietato (ma non obbligatorio) fare una stampa giornaliera come fonte di prova per giustificare le proprie attività.

Come si risolve la questione

Cosa si deve fare dunque? Innanzitutto tenersi la vecchia carta e portarsi dietro la stampa del periodo precedente per sicurezza. Ma per essere veramente tranquilli il consiglio che vi diamo è di provare a scaricare la propria carta e verificare quanti giorni tiene in memoria. Se ci sono almeno quelli soggetti al controllo dopo il 1° gennaio (i famosi 56), allora può essere sufficiente tenere con sé la carta; se sono meno, allora bisognerà forzatamente fare una stampa.

È inoltre buona pratica provvedere ad effettuare gli scarichi delle carte con tempistiche ravvicinate e mantenere sempre sul veicolo tutti i documenti completi e necessari per facilitare il controllo da parte delle forze dell’ordine.

Ultima annotazione: le stampate servono comunque in caso di utilizzo della deroga art. 12 Reg. 165/14 (deroga di due ore per i tempi di guida e di riposo) o in caso di frequente uso della funzione ‘out of scope’ (cioè la possibilità di eseguire degli spostamenti con il veicolo, senza incrementare il monte ore di guida).

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