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Tutti i motivi per annullare una multa presa col Safety tutor

La giudice di pace di Caserta ha cancellato la sanzione basandosi su tre argomenti diversi: i dubbi su quale percentuale di riduzione - 5, 10 o 15% - applicare nel caso di sistema SICVe; la mancanza di taratura dello strumento di rilevazione della velocità; la segnaletica di avviso inadeguata

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Oggi ci occupiamo del sistema di rilevazione della velocità SICVe, più noto come Safety tutor, approfittando di una sentenza della giudice di pace di Caserta, Maria De Sapio, che ha affrontato alcune incongruenze sia del dispositivo in sé che della normativa al riguardo che infine delle modalità di segnalazione dell’apparecchiatura.

Ricordiamo come premessa generale che il SICVe (Sistema informativo per il controllo della velocità) è un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri e si differenza dal normale autovelox che invece rileva la velocità istantanea dei mezzi in una certa sezione stradale. Dal punto di vista tecnico – come spiega la giudice – il SICVe è formato da più fotocamere e conduttori «affogati» nell’asfalto, sia al punto di controllo iniziale che a quello finale della sezione di strada sottoposta alla sorveglianza, i quali sono collegati ad un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale. Nel caso di contestazione della infrazione la velocità cui farà riferimento il verbale di contestazione sarà la velocità media tenuta dal trasgressore nel tratto percorso e soggetto a controllo.

IL FATTO

Il caso era giunto all’attenzione dell’organo giudicante per l’opposizione di un’azienda di trasporto, difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci, a un ordinanza della Prefettura di Caserta per la violazione dell’art.142/11° comma C.d.S., con relativa multa di 934 euro.

La ricorrente sosteneva che la strumentazione non era stata regolarmente tarata e segnalata, chiedendo perciò la sospensione del provvedimento. La Prefettura di Caserta non si presentava in giudizio.

LA DECISIONE

La De Sapio esamina, come premesso, la questione da tre diversi punti di vista.

Innanzitutto evidenzia come il SICVe non consente di determinare quale sia il luogo esatto in cui è stata effettivamente realizzata la velocità che determina la violazione del Codice della Strada, così come non permette di individuare chi supera il limite di velocità per brevi tratti come, ad esempio, durante un sorpasso. «Per questo motivo – conclude – presenta un alto grado di indeterminatezza che merita di essere analizzato».

La velocità cui fa riferimento il verbale di contestazione è la velocità media tenuta dal trasgressore nel tratto percorso e soggetto a controllo, a cui applica la riduzione del 5%, come previsto dal D.M. 29/10/97. «Ma questa riduzione – dice la giudice – è palesemente illegittima, in quanto non può essere assegnata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’autovelox che, invece, consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione dell’eccesso di velocità… va utilizzata una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.».

Quale sia però questa riduzione non è ben chiaro, poiché non è conosciuto il criterio nei casi di rilevazione diversa dalle postazioni autovelox fisse e/o mobili. Certo è che se viene applicata la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media «non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge».

Secondo problema: la taratura. La particolare tecnicità del SICve comporta «la necessità e doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori. La mancata taratura delle apparecchiature – precisa la sentenza – potrebbe mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare». Occorre dunque controllare lo stato di usura dei conduttori «sepolti» nell’asfalto dopo un lungo periodo di esposizione al traffico e alle diverse condizioni climatiche che possono sicuramente incidere negativamente sul corretto e preciso funzionamento degli strumenti tecnici. Viene anche ribadito – e non ci soffermiamo otre, avendone parlato a iosa – che «la semplice omologazione degli strumenti, diretta a certificare l’identità delle apparecchiatura al prototipo approvato, non è sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato».

Inoltre la taratura deve essere eseguita esclusivamente nei centri SIT (Sistema nazionale di taratura) e «non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli agenti accertatori. Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento (dell’eccesso di velocità) deve contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, specie in relazione all’uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali, che funzionano senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale (come il tutor). E questi ultimi sistemi di rilevazione richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale». Nel caso in cui si contesti che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è poi il resistente – ovvero la Pubblica Amministrazione – che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante deposito di idonea documentazione.

Infine il problema segnalazione. Secondo quanto stabilito dall’art. 142 del C.d.S. è necessario che nelle vicinanze del SICve sia impiantato un cartello che avvisi l’automobilista di turno che il tutor, la cui presenza è debitamente segnalata, sia in funzione. «Purtroppo – afferma la giudice – questo non avviene quasi mai». Non basta dunque indicare la presenza dell’apparecchiatura, ma bisogna indicare che il controllo velocità è attivo in quel momento, altrimenti il verbale è nullo. E ancora: anche nel caso in cui sia stata posizionata la segnaletica verticale di preavviso obbligatorio agli utenti della rilevazione strumentale della velocità, occorre obbligatoriamente «che ne venga dato atto puntualmente nel verbale di contestazione dell’infrazione». Infine un’altra mancanza, fondamentale secondo un recente orientamento, è quella della «mancata indicazione del limite di velocità sul verbale Sicve Tutor, che comporta, anche per questo motivo, la nullità del verbale contestato».

LE CONSEGUENZE

In conclusione la giudice di pace di Caserta ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, annullando la multa e condannando la Prefettura pure al pagamento delle spese di lite (300 euro).

In sintesi, gli argomenti a favore di chi subisce una sanzione per un eccesso di velocità rilevata da un tutor – non da un autovelox, che è cosa differente – possono essere molteplici e, se questa linea giudiziaria verrà confermata, si potrebbero aprire strade interessanti per chi ritiene di essere stato ingiustamente sanzionato.

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