Proprio qualche settimana fa avevamo sollevato alcuni dubbi sulla licenza comunitaria e sul meccanismo delle copie conformi.
Ed ecco che, opportunamente, arriva una circolare ministeriale – la n. 22918 del 30 settembre 2024 – che fornisce alcune indicazioni di chiarimento diverse rispetto a quelle su cui ci eravamo interrogati, ma molto interessanti perché partono da casi quotidiani concreti, abitudini spesso sbagliate seguite da alcuni uffici e che ora il ministero rettifica in modo esplicito.
- Primo caso: vi è capitato che, nel richiedere copie certificate conformi della licenza comunitaria vi sia stato richiesta una preliminare esibizione della licenza comunitaria? La procedura corretta, invece, non è così, per il semplice motivo che, siccome il rilascio della licenza comunitaria avviene tramite procedura informatica, a cui può accedere anche il personale degli uffici, non serve che l’impresa esibisca la licenza comunitaria (sia essa in originale oppure in copia) nel momento in cui presenta domanda per le copie certificate conformi. È sufficiente fornire il numero identificativo della licenza nello spazio apposito del modulo di domanda e il gioco è fatto.
- Secondo caso: vi è mai capitato di aver bisogno per le ragioni più varie di una copia certificata di una licenza comunitaria ancora prima che questa avesse validità e, a domanda, vi è stato risposto che era impossibile? Anche questa risposta è sbagliata perché il sistema informativo consente il rilascio non soltanto della licenza comunitaria, ma anche delle copie certificate conformi in tempi precedenti al momento in cui avranno validità.
- Terzo caso: avete una prima licenza in scadenza ma ancora valida e una seconda che acquisirà validità quando la prima l’avrà persa; è possibile avere delle copie di entrambe. Se qualcuno in qualche ufficio vi ha detto che tale richiesta era priva di senso era in errore, perché la cosa è possibile e adesso c’è una circolare che lo dice a chiare lettere.