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Camion estero, il mancato versamento della cauzione non comporta l’inammissibilità del ricorso

Nel giudicare due multe inflitte a un veicolo immatricolato oltre frontiera, il Giudice di pace di Torino ha stabilito anche che per determinate categorie di mezzi di trasporto cose (pacchi postali per servizio universale) non è necessaria la presenza del cronotachigrafo a bordo né della copia certificata della licenza

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Nella sentenza di oggi, emessa dalla giudice di pace di Torino, Daniela Guerra, ci sono molti elementi interessanti e diversi aspetti che riguardano il trasporto effettuato da un vettore straniero con camion immatricolato all’estero e gli obblighi o meno ai quali è tenuto.

IL FATTO

La vicenda parte da un ricorso di una trasportatrice straniera che lavora per una ditta estera. Il veicolo in questione era stato multato dalla Polizia Municipale di Torino con due verbali. Il primo in quanto il mezzo con rimorchio era sprovvisto di cronotachigrafo, il secondo perché trasportava merci per conto terzi senza esibire copia certificata della licenza (con riportata la targa del complesso veicolare), ex art. 46 della legge 298/74 sull’autotrasporto.

La ricorrente, difesa dall’avv. Roberto Iacovacci, chiedeva che i verbali fossero annullati per l’insussistenza di entrambe le accuse.

A rincarare la dose il Comune del capoluogo piemontese aveva chiesto – questa forse la questione più interessante del caso – l’inammissibilità del ricorso stesso per la seconda multa, in quanto, a suo parere, la ricorrente non ne avrebbe avuto diritto perché non aveva versato la cauzione prevista dall’art. 207 del Codice della strada per i veicoli immatricolati all’estero.

Come si vede, tanta carne al fuoco che l’organo giudiziario ha però spento in fretta.

LA DECISIONE SULL’AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI…

La giudice si è infatti schierata dalla parte dell’autotrasportatrice. Vediamo innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso contro l’art.46 della legge sull’autotrasporto (fermo + sanzione pecuniaria). Secondo la giudice il ricorso giudiziale è ammissibile, perché il testo di quell’articolo stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno per il fermo, le norme di cui al CdS (capo I sezione II del titolo VI). E all’art. 214 comma 4° si prevede esplicitamente il ricorso al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace, ai sensi dell’art. 205 CdS.

Allo stesso modo il ricorso è ammissibile anche nel caso di mancato versamento della cauzione. Qui va spiegata la normativa. Infatti l’art. 207 del Cds stabilisce che quando un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE violi una disposizione del Codice della strada a cui consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Se però il multato non si avvale di questa possibilità, deve versare all’agente accertatore, come cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Ma il trasgressore può anche non pagare la cauzione; in tal caso si prevede il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato effettuato il versamento e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Ciò premesso – afferma il GdP – il mancato versamento della cauzione non pregiudica la possibilità di presentare ricorso. Quindi dal punto di vista formale i ricorsi sono perfettamente legittimi.

… E QUELLA SUL MERITO

Passando al merito, va precisato che l’azienda per cui lavora la camionista poteva trasportare per autorizzazione ministeriale pacchi postali. Ebbene, questi trasporti postali sono in generale esentati dalla licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto, nell’ambito del regime di servizio universale affidato a Poste Italiane fino al 30 aprile 2026. Ma anche altri operatori – come in questo caso – possono erogare servizi rientranti nel servizio postale universale se in possesso di apposita licenza rilasciata dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione del Ministero (come in questo caso).

In relazione poi al presunto obbligo di montare il cronotachigrafo a bordo, questo non sussiste perché il mezzo era di tonnellaggio inferiore rispetto a quello per cui sarebbe stata obbligatoria l’installazione. Infatti – secondo il Regolamento CE n. 561/2006 – sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada i veicoli o la combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali. E dai libretti del furgone e del rimorchio collegato risultava che il complesso veicolare era inferiore alla massa complessiva di 7,5 ton.

LE CONSEGUENZE

L’accoglimento dei ricorsi – come visto assolutamente corretti e conformi alla legge – ha comportato un giudizio favorevole per l’autotrasportatrice e, di conseguenza, l’annullamento di entrambi i verbali impugnati. Data però la particolare complessità della materia e delle diverse interpretazioni che possono scaturirne, la giudice ha deciso di compensare le spese di causa.

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