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Patente a crediti, caos per l’autotrasporto nei cantieri. Fita-Cna: “Chiediamo chiarezza su tutto il territorio nazionale”

L’associazione ha scritto all’Ispettorato centrale del Lavoro per avere un’interpretazione univoca del nuovo regime dopo che alcuni uffici territoriali hanno chiesto alle aziende che fanno trasporti nei cantieri di mettersi in regola con la normativa, nata per tutelare maggiormente la sicurezza sul lavoro in ambito edile e in vigore dal 1° ottobre. Secondo Mauro Concezzi, responsabile nazionale di Fita-Cna: “L’autotrasporto è escluso da questa nuova norma anche perché ha già una serie di strumenti e regolamenti a tutela della sicurezza e della responsabilità delle aziende”

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Ispettorato che vai, interpretazione che trovi. È il caso della nuova patente a crediti, ovvero il meccanismo introdotto dopo l’incidente dello scorso febbraio in un mega-cantiere fiorentino con lo scopo di innalzare i requisiti delle aziende edili in termini di sicurezza sul lavoro. In vigore dal 1° ottobre, la normativa porterebbe a interpretazioni multiple nei confronti degli autotrasportatori che lavorano con l’edilizia. Con ispettorati del lavoro che a livello territoriale avanzano ipotesi di inclusione delle aziende che effettuano servizi utilizzando benne, forche e pinze per trasportare e scaricare materiali pesanti e ingombranti. Un contesto poco chiaro e soggetto a differenti visioni della normativa che sta mettendo in agitazione le non poche aziende di autotrasporto in conto terzi che interagiscono con l’edilizia. Tanto che la Fita-Cna ha indirizzato al Direttore generale dell’Ispettorato del Lavoro, Paolo Pennisi, un interpello (che Uomini e Trasporti ha potuto leggere) per chiedere maggiore chiarezza e un’interpretazione univoca a livello nazionale. “Crediamo fermamente – spiega Mauro Concezzi, Responsabile nazionale della Fita-Cna – che l’autotrasporto in conto terzi sia escluso da questa normativa a prescindere dalla strumentazione installata sui mezzi, ma chiediamo un chiarimento per una corretta e omogenea applicazione della norma a livello nazionale”. 

Le interpretazioni della normativa

D’altra parte, la norma parla chiaro. L’articolo 27 del decreto legislativo 81/2008 (sicurezza sul lavoro), riformulato all’inizio dell’anno, introduce il meccanismo della patente a crediti (30 crediti iniziali che vengono scalati in base a una serie di criteri legati a carenze dal punto di vista della sicurezza nei cantieri) per “imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Quindi, sembrerebbe chiaro che la novità non interessi i fornitori delle aziende edili, quindi in questo caso i trasportatori in conto terzi. Ma stando ad alcuni ispettorati regionali la norma andrebbe interpretata in modo estensivo, ovvero verificando quale tipo di trasporto e di scarico sia effettuato nel cantiere. Per esempio, il caso del calcestruzzo. Se l’impresa di trasporto di calcestruzzo con betoniera si limita a scaricare il materiale (ad esempio nei silos appositamente predisposti), si tratta di mera fornitura – si legge in uno dei pareri rilasciati a livello territoriale – Qualora, invece, il calcestruzzo venga posato in opera, ovvero scaricato dall’operatore dell’autobetoniera direttamente nelle aree da realizzare in cemento, si tratta di lavoro edile soggetto alla richiesta della patente a crediti”. Insomma, un punto di vista che cambia a seconda della prospettiva da cui si guarda. 

I controlli e la normativa già prevista per l’autotrasporto

Per questo la Fita-Cna ha chiesto spiegazioni all’Ispettorato centrale, inviando anche una serie di indicazioni che riguardano la specificità di questa professione. “I mezzi utilizzati – si legge nell’interpello – sono funzionali, non all’esecuzione dell’opera, bensì al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e dei materiali”. Insomma, in primis, l’autotrasporto in conto terzi nell’ambito di un cantiere rimane in sostanza un fornitore e non un esecutore, ma se ciò non dovesse essere sufficiente, si potrebbe ricorrere alla normativa ad hoc del settore che già tutelerebbe – stando a quanto scrive Fita-Cna – la sicurezza dei lavoratori e la correttezza delle aziende. Infatti, l’interpello ricorda che esiste una normativa che impone dei “requisiti specifici (capacità professionale, idoneità finanziaria, onorabilità e stabilimento) per garantire che i trasportatori operino in modo responsabile e professionale, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza del settore dei trasporti su strada”. Inoltre, i conducenti sono in possesso di una patente specifica, ovvero la CQC che “attesta che il condecente ha ricevuto una formazione specifica in materia di sicurezza, igiene e norme di circolazione”. Infine, si ricorda l’attività dell’Albo degli autotrasportatori che, in collaborazione con Inps, Inail e CCIAA, “effettua verifiche periodiche sulle imprese di autotrasporto”. In altre parole, secondo Fita-Cna, “gli obiettivi che si intendono conseguire con l’introduzione della “Patente a crediti”, sono pertanto da tempo ampiamente previsti dalla specifica normativa che regolamenta l’autotrasporto di merci per conto di terzi”. Ora però si faccia chiarezza anche a livello territoriale. 

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