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Va avanti il ricorso dell’Italia contro l’Austria per i divieti al Brennero

Il ricorso presentato dal nostro consiglio dei ministri su proposta del ministero delle Infrastrutture, dopo aver raccolto il parere favorevole della Commissione, è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Ecco i prossimi passi della procedura

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Il ricorso presentato dall’Italia il 30 luglio scorso per denunciare il comportamento contrario alle norme comunitarie da parte dell’Austria rispetto ai divieti che limitano la circolazione dei camion sul Brennero, è comparso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea lo scorso 16 settembre

Il ricorso era stato proposto davanti alla Corte di Giustizia Ue dopo che la Commissione il 14 maggio scorso aveva espresso un parere motivato in cui confermava che l’Austria stava violando gli obblighi che derivano dagli articoli 34 e 35 dei trattati

Per la precisione sono quattro i divieti presi in considerazione, tutti adottati nella regione del Tirolo, per contenere il flusso dei veicoli pesanti sulle autostrade A12 e A13:  quello osservato di notte; quello settoriale; quello che viene introdotto nei mesi invernali; quello che pone un freno al traffico pesante tramite un dosaggio massimo di transito.

Questi divieti, ognuno per ragioni diverse, violano il principio della libera circolazione delle merci. E l’Austria – si argomenta nel ricorso – ha continuato ad applicare i divieti malgrado abbia già subito due precedenti condanne (la C-320/03 e la C-28/09) da parte della Corte di Giustizia UE. 

Come funziona la procedura di infrazione

Ricordiamo che una procedura di infrazione può essere avviata come in questo caso da uno Stato membro contro un altro laddove reputi che questo abbia mancato a uno degli obblighi imposti dai trattati. L’organo giurisdizionale a cui ci si rivolge in tal caso è la Corte di giustizia, ma è necessario, prima di arrivare a tanto, chiedere un parere motivato alla Commissione. 

In seguito se la Corte di giustizia riconosce fondato il ricorso, accerta l’inadempimento con sentenza e lo Stato membro deve adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza. 

Se la Commissione ritiene che lo Stato condannato non abbia agito in modo conforme alla sentenza, ne ascolta prima le osservazioni stimolandolo tramite una “lettera di messa in mora” e quindi può adire nuovamente la Corte. A quel punto la seconda procedura non riguarderà più la violazione della norma come nella prima, ma l’infrazione creatasi con il mancato rispetto della sentenza della Corte. In questo caso, la Commissione individua pure una sanzione pecuniaria adeguata che lo Stato membro dovrà versare. 

Anche la Corte, se conferma che lo Stato membro non si è conformato alla sua sentenza, può imporgli una sanzione, se del caso diversa come importo rispetto a quello indicato dalla Commissione.  

Le sanzioni previste

Le sanzioni applicabili possono essere costituite dal pagamento di una somma forfettaria, mirante a sanzionare il proseguimento della violazione, oppure una penalità giornaliera finalizzata a indurre lo Stato membro a far cessare l’infrazione quanto prima. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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