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Controlli in strada sul tachigrafo? Per dimostrare di essere in regola l’autista può chiedere aiuto all’azienda

È un po’ come accade in qualche quiz televisivo, dove il concorrente che non ricorda la risposta corretta chiede aiuto a casa. Allo stesso modo, grazie a un’integrazione dell’art. 6 del decreto legislativo n.144/2008, adesso è possibile per un conducente di un camion sottoposto a controlli su strada chiedere alla centrale operativa o al gestore dei trasporti la fornitura delle prove che i tempi di guida sia stati rispettati

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Avete presente i quiz di alcune trasmissioni televisive in cui viene consentito ai partecipanti di chiedere un aiuto da casa? Anche nell’autotrasporto viene ora concessa una possibilità analoga. Sulla Gazzetta Ufficiale n.217 del 16 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto «Salva-infrazioni» che di fatto serve a sanare alcune procedure di infrazioni mosse nei confronti del nostro paese da parte dell’Europa. Ebbene, all’interno di questo decreto compare pure un’integrazione dell’art 6 del decreto legislativo n.144/2008, sotto forma di un comma 1-bis che serve a sanare la procedura di infrazione n. 2022/0231 relativa al mancato recepimento di alcune norme della Direttiva UE n.1057/2020. E l’integrazione di fatto autorizza un autista di camion sottoposto a un controllo su strada, «ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche». 

Cosa dice l’articolo 6 del decreto legislativo n.144/2008

Ricordiamo che l’articolo 6 in questione elenca i controlli sui tempi di guida da verificare, invitando gli organi deputati a verificare periodi di guida giornalieri e settimanali; interruzioni di lavoro; periodi di riposo giornalieri e settimanali; fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati; gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari; le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall’apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione).

Nel mentre quindi di questi controlli o comunque prima che terminino, per dimostrare che il tachigrafo è stato usato correttamente, l’autista è messo in condizione di rivolgersi a qualcuno in ufficio che possa fornirgli le prove in tal senso.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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