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Indicazione errata del numero di patente sulla carta tachigrafica: niente multa

Un conducente della Repubblica Ceca ha vinto l’appello presso la Commissione UE avverso una sanzione della Polstrada di Bologna che aveva riscontrato una divergenza tra il numero di patente indicato sulla carta tachigrafica e quello in possesso dell’autista

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Oggi ci occupiamo di un tema di grande rilevanza: l’erronea indicazione del numero di patente sulla carta tachigrafica. Ci possono infatti essere casi in cui la carta tachigrafica riporta un numero di patente diverso da quello che compare nella patente di guida del conducente e questo divergenza comporta sanzioni da parte delle Forze di Polizia. E non è un’ipotesi di stile visto che la vicenda di cui parliamo adesso riguarda appunto questo caso.

All’inizio di quest’anno un autista della Repubblica Ceca viene fermato a Bologna per un controllo della Polizia Stradale. Nell’esaminare le carte la pattuglia si accorge che c’è difformità tra il numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente, rilasciata nel 2021, rispetto a quello presente sulla pat- ente di guida, rilasciata nell’anno 2023. Emette quindi un verbale con la relativa sanzione – protocollo n. 0004821 del 30 gennaio 2024 – in cui viene contestata al conducente la differenza nei dati. 

L’autista ceco paga in misura ridotta il verbale, ma non è convinto dell’equità della decisione e quindi presenta reclamo alla Commissione europea

Sulla questione si era comunque già espresso il Ministero dell’Interno e le argomentazioni dell’organo italiano vengono di fatto riprese e fatte proprie dalla Commissione Europea.

Dice infatti la Commissione che occorre far riferimento al Regolamento UE n. 165/2014 – e per l’Italia al successivo Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021 – relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche. Secondo l’art. 26 di detto Regolamento, la carta tachigrafica conducente ha una validità di 5 anni ed è identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta (anche nelle registrazioni del tachigrafo), composto da 16 caratteri alfanumerici.

Questi elementi – affermano i giudici europei – sono già sufficienti per poter identificare il conducente. In aggiunta, l’art. 4 del Decreto Interministeriale attuativo prevede che sulla carta del conducente venga riportato anche il numero della patente posseduta al momento del rilascio, che però può ovviamente cambiare nel tempo. Quindi il numero patente può non corrispondere più a quello riportato sulla carta che invece rimane valida e che dispone di tutti gli elementi che consentono comunque di identificare l’autista.

Ecco dunque che la Commissione UE ne deduce che la carta tachigrafica serve primariamente all’identificazione del conducente attraverso il codice univoco e non per il numero di patente, che può ovviamente essere stata rinnovata nel lasso di tempo di 5 anni.

Conclusione: in mancanza di specifiche disposizioni, la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo non può essere oggetto di sanzione.

Ricordiamo anche che, attraverso la banca dati Tachonet, creata con Regolamento n.1503/2017, è stata resa operativa, al fine di affinare i controlli, l’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri.

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