Se un autista di un camion supera i tempi di guida consentiti dalla normativa europea in uno qualunque dei paese membri, un poliziotto italiano, che riscontra nel nostro paese tale violazione, è competente a emettere una sanzione? Per rispondere bisogna fare un passo indietro, per la precisione a circa tre anni fa, quando la Corte di giustizia UE (con sentenza del 9 settembre 2021) specificò che gli Stati membri non possono imporre una sanzione per violazione della normativa sull’uso del tachigrafo (regolamento n.165/2014) commessa sul territorio di un altro Stato, perché serve una norma esplicita in tal senso da parte del legislatore comunitario. E questa norma è stata effettivamente introdotta – nella nuova versione dell’art 19 paragrafo 2 del regolamento 561/2006 – non soltanto rispetto alla normativa ricordata sull’uso del tachigrafo, ma anche di quella relativa ai tempi di guida e di riposo (regolamento n. 561/2006), visto che la prima mira di fatto a far rispettare la seconda.
Rimane in ogni caso una lacuna da colmare e la rivela come tale la circolare del ministero dell’Interno n. 17816 del 10 giugno 2024, in cui si prende atto del fatto che per dare attuazione alla normativa ricordata e quindi per sanzionare anche in Italia le violazioni commesse all’estero, serve una specifica norma di adeguamento del diritto interno con cui si attribuisca agli organi di controllo una tale facoltà agli organi di controllo. A questo punta la palla passa al legislatore italiano, chiamato ad approvare una tale disposizione.