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Sospensione patente annullabile se sproporzionata nella durata

Secondo il giudice di pace di Milano per raddoppiare il periodo di sospensione della patente dal minimo previsto (2 mesi) è necessario individuare esplicitamente gli elementi forniti dall’organo accertatore e le circostanze indice di gravità di comportamento che la giustificano. Se questi elementi mancano la so-spensione “rinforzata” non è ammissibile e deve essere annullata

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Oggi ci occupiamo di sospensione della patente di guida e in particolare della congruità del periodo di efficacia del provvedimento. La causa relativa all’argomento, conclusa con sentenza n. 7606 del 2 gennaio 2024 del giudice di pace di Milano, è stata seguita dallo Studio EurAmbrosiano, nelle persone degli avv. Maria Cristina Bruni, Chiara Caponegro e Marisabel Muscatiello, che ringraziamo per la segnalazione.
In sostanza, a un autista di veicolo pesante era stata sospesa e ritirata la patente di guida come sanzione accessoria alla violazione dell’art. 148, commi 14 e 16, del Codice della Strada. Il conducente aveva effettuato una manovra di sorpasso vietata con un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Il decreto prefettizio contestato aveva però imposto una sospensione della patente di guida particolarmente severa di ben 4 mesi, il doppio del minimo di legge (2 mesi).

IL FATTO

Tramite lo studio milanese l’autista presentava allora ricorso presso il GDP del capoluogo lombardo. La contestazione sottolineava l’assenza di un’adeguata motivazione nella decisione del Prefetto e rimarcava anche «un evidente travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione», che secondo il sanzionato aveva emesso un’ordinanza di sospensione giudicata ingiusta e lesiva dei suoi interessi.
La contestazione principale rivolta alla prefettura era innanzitutto quella di «aver basato la sanzione accessoria su una generica menzione di violazione», senza cioè fornire una descrizione dettagliata dei fatti o indicare quegli elementi concreti che avrebbero giustificato l’applicazione di una sospensione della patente di guida più severa del minimo edittale previsto dall’articolo di legge.
In altre parole, il decreto aveva imposto la sospensione dei 4 mesi in maniera del tutto approssimativa, come si deduce dalla generica formula applicata («sulla base degli elementi forniti dall’organo accertatore, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla gravità del comportamento posto in essere dal trasgressore, (ritiene) di dover applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura sotto indicata»). Quali erano «gli elementi forniti dall’organo accertatore» e «le circostanze del caso» valutate e da dove si ricavava la «gravità del comportamento posto in essere»? Mistero.
Gli avvocati difensori mettevano poi in risalto che la patente di guida rappresenta per l’autista uno strumento di lavoro essenziale e che per questo la sanzione appariva ancora più gravosa, «considerate le ripercussioni economiche in cui lo stesso sarebbe incorso in caso avesse dovuto scontare tutto il periodo di sospensione comminato».
Come terza osservazione si metteva inoltre in evidenza che la patente era stata ritirata senza una precisa descrizione dei fatti, basandosi solamente su una affermazione generica degli agenti accertatori.
Infine, si metteva in discussione anche la legittimità della procedura di contestazione, poiché gli agenti accertatori non avevano fermato il veicolo quando erano in servizio o a un posto di blocco, ma mentre erano in movimento per ragioni personali e in borghese, avendo osservato da lontano la manovra contestata.

LA DECISIONE

Il giudice milanese ha riconosciuto queste contestazioni del tutto legittime. Secondo il magistrato la Prefettura si era infatti costituita anche in giudizio con documentazione insufficiente a dimostrare la sussistenza di elementi concreti o ricerche istruttorie che avrebbero potuto giustificare la sospensione della patente per un periodo di 4 mesi anziché di 2.
Una sanzione così pesante, ha osservato il GDP, «avrebbe dovuto essere ben motivata, dando atto degli elementi forniti dall’organo accertatore che sebbene menzionati non vengono elencati e nemmeno individuati, delle circostanze in concreto, indice di gravità di comportamento, e in buona sostanza di tutti gli elementi di fatto e di diritto concreti e specifici che avessero portato il Prefetto a decidere una sanzione accessoria doppia rispetto al minimo edittale».

LE CONSEGUENZE

L’organo giudicante ha pertanto annullato il pesante provvedimento di sospensione a carico del conducente, perché ritenuto sproporzionato e non correttamente motivato. Ha inoltre condannato la Prefettura al rimborso delle spese legali.

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