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Brevi considerazioni sulla forma del contratto di trasporto

Quali sono le eventuali conseguenze di un contratto di trasporto stipulato in forma verbale, anziché in forma scritta?
Giacomo G_Roma

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Come è noto, uno dei punti qualificanti del D.lgs 286/2005 è rappresentato dall’avere introdotto un rilevante favor per la conclusione dei contratti di trasporto di merce su strada in forma scritta. L’art. 6. comma 1 del D.lgs. 286/2005 stabilisce, infatti, che «il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge». Al comma 3 sono poi elencati, dalla lettera a) alla lettera e bis), una serie di elementi essenziali che devono essere contenuti nei contratti in forma scritta. Per finire, il comma 6 stabilisce che «in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta». Alla luce del dato normativo sopra riportato, appaiono opportune alcune considerazioni al fine di fugare gli equivoci in cui talvolta incorrono le parti contraenti.

Innanzitutto, va chiarito che la norma sopra richiamata non ha introdotto un obbligo di stipulazione del contratto di trasporto in forma scritta. Le parti continuano ad essere libere di stipulare il contratto sia in forma verbale, sia in forma scritta. Nel secondo caso, tuttavia, l’impianto normativo del D.lgs 286/2005 riconosce un favor che non è presente nel caso di contratti verbali.

Ma in cosa consiste il favor accordato dal legislatore ai contratti stipulati in forma scritta? In pratica, nel caso di contratto stipulato in forma scritta, viene resa più agevole la prova liberatoria che il committente, il caricatore e il proprietario della merce devono fornire per evitare di incorrere in responsabilità solidale nel caso di violazioni da parte del vettore di norme in materia di circolazione stradale (art. 7 D.gs 286/2005) e in caso di violazioni in materia retributiva e contributiva (comma 4 ter art. 83 bis D.L. 133/2008). Va inoltre evidenziato che, nel caso in cui il contratto non sia stipulato in forma scritta, il corrispettivo dovuto per il trasporto non è liberamente determinabile fra le parti, ma dovrà essere riconosciuto al vettore un importo che non sia inferiore ai costi di riferimento periodicamente determinati dal Ministero.

A questo punto, sorge spontanea la domanda: esiste qualche criticità nel determinare quando un contratto si considera validamente stipulato in forma scritta? Ebbene, perché un contratto, al fine di consentire alle parti di beneficiare delle norme sopra richiamate, sia considerato scritto, non è sufficiente che sia redatto su supporto cartaceo o pdf. È infatti necessario che esso risponda ai requisiti formali e contenutistici più sopra rammentati.

Per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, non si pongono grosse problematiche interpretative. La norma stabilisce che «in assenza anche di uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta»: conseguentemente sarà sufficiente verificare se in ciascun singolo contratto sono presenti tutti gli elementi indicati al comma 3, per stabilire se il contratto abbia valenza di contratto scritto o contratto verbale.

Più dibattuto è, invece, il tema delle conseguenze giuridiche dell’eventuale mancanza di data certa del contratto, prevista al comma 1. In particolare, con riferimento alla data certa, si pongono due tipi di problematiche interpretative: i) se l’eventuale mancanza di data certa debba portare a equiparare il contratto scritto a un contratto verbale, al pari di quanto avviene nel caso di mancanza di uno degli elementi essenziali indicati al comma 3; ii) con quali modalità debba essere attribuita la data certa al contratto di trasporto.

Quanto al primo tema, non pare esservi un’interpretazione unanimemente condivisa. Personalmente sono del parere che appaia maggiormente corretta la posizione di chi afferma che l’eventuale contratto scritto carente di data certa debba essere equiparato al contratto verbale. Anche sul tema della modalità con cui attribuire data certa a un contratto di trasporto si sono proposte molteplici soluzioni: scrittura privata autenticata, annullo postale, piego raccomandato, trasmissione a mezzo PEC. Tuttavia, recentemente la Cassazione (con sentenza del 19 febbraio 2024) ha dichiarato «la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto (nel caso, lo scambio di mail) che valgano comunque a comprovarne l’avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale». Da questo punto di vista, quindi, ci troviamo sicuramente di fronte a un passo in avanti nella semplificazione dei rapporti fra le parti contraenti di un contratto di trasporto.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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