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A un cittadino extra UE è necessaria la CQC per fare il trasportatore in Italia?

Secondo il TAR di Milano, per un lavoratore straniero non è obbligatorio possedere la Carta di qualificazione del conducente per guidare un veicolo nel nostro Paese. Ma si tratta di una decisione presa in via cautelare e la questione rimane controversa

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Oggi parliamo di Decreto Flussi (DF) e del rapporto di questa normativa con la CQC (Carta di qualificazione del conducente), un tema segnalatoci dall’avv. Nicola Ambrosetti, che ringraziamo. Prima però ricordiamo che il decreto flussi è un provvedimento che stabilisce il numero massimo (cd. quote) di cittadini stranieri provenienti da Paesi extra UE che ogni anno possono fare ingresso in Italia dall’estero. Nella disposizione vengono previste quote di ingresso distinte per i lavoratori stagionali, i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati non stagionali. Il decreto del 2022 è composto da nove articoli, il primo dei quali autorizza l’ingresso in Italia di 82.705 cittadini extracomunitari per lavoro autonomo stagionale o non stagionale in quell’anno. Quello di interesse per l’autotrasporto è però l’art. 3, che accorda l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale di 30.105 persone provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi in materia di immigrazione, nei settori dell’autotrasporto, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica.
La domanda, ovviamente relativa ai conducenti di veicoli industriali e commerciali, è se il possesso della CQC sia un requisito d’ingresso necessario per entrare nel nostro Paese – e lavorarci – nell’ambito del decreto flussi 2022, con una risposta che si presume applicabile anche ai flussi del 2023.

IL FATTO

La vicenda nasce da un provvedimento della Prefettura di Sondrio che aveva revocato a un lavoratore straniero il nulla osta d’ingresso (e il successivo visto), rilasciato appunto nell’ambito del decreto flussi 2022 (e seguenti). L’argomento della revoca era appunto il non possesso da parte del lavoratore extracomunitario della Carta di qualificazione del conducente.

LA DECISIONE

L’autista straniero faceva quindi ricorso al TAR di Milano (Sezione Quarta), patrocinato dall’avv. Ambrosetti, contro il ministero dell’Interno, chiedendo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Nel rispondere alla domanda il Tribunale, con l’ordinanza n. 48 del 18 gennaio 2024, spiegava che il ricorso appariva fornito di fumus boni iuris (parvenza di buon diritto), ovvero che vi fosse la possibilità che il diritto vantato dal lavoratore esistesse in concreto.
In particolare, dice il TAR, «contrariamente a quanto dichiarato dalla difesa erariale, il richiedente, nella propria istanza, non appare che abbia dichiarato falsamente il possesso della carta di qualificazione del conducente, ma sembra abbia detto unicamente di possedere la patente di guida». Quindi condizionare l’ingresso nel territorio dello Stato al possesso della CQC, conclude il giudice, «appare condizione irragionevole, oltretutto neppure affermata nelle circolari ministeriali invocate dalla difesa del MIT».

LE CONSEGUENZE

Il TAR lombardo ha così deciso di accogliere la domanda e sospendere il provvedimento impugnato, in forma cautelare, compensando le spese. L’ordinanza del Tribunale va eseguita dall’Amministrazione, mentre la trattazione di merito del ricorso è stata fissata per il 26 giugno 2024.

LA RIFLESSIONE

Va detto che sulla questione dell’obbligatorietà del possesso di CQC per rientrare nel decreto flussi la discussione rimane piuttosto accesa e propone opinioni discordanti, perché una parte degli esperti ritiene che il cittadino extracomunitario potrà iniziare l’attività di guida dei veicoli solo se in possesso di CQC valida nel nostro Paese.
Peraltro, sappiamo bene che il problema della carenza degli autisti è uno dei principali mali del nostro settore. È complicato trovare giovani della stessa Nazione desiderosi di intraprendere il lavoro di trasportatore a causa dei costi di acquisizione della patente e della CQC (che possono aggirarsi intorno ai 2.500 euro). Inoltre, l’attuale situazione socio-economica italiana ha fatto sì che la popolazione più giovane tendesse ad orientarsi verso altre professioni.
Perciò un’interpretazione così restrittiva come quella che nega radicalmente la possibilità di guidare a chi non possieda la Carta rischia di vanificare l’obiettivo dell’art. 3 del DF che è appunto quello di reclutare nuovi autisti.
È quindi da auspicare un’interpretazione definitiva sulla questione da parte della Cassazione.

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