Il trasporto delle merci classificate pericolose (ADR) rappresenta una delle principali criticità per i conducenti e le imprese di trasporto, vista la complessità della normativa e le conseguenti casistiche e variabilità legate alla tipologia di veicoli e attrezzature, allo stato delle merci (colli o rinfusa) e alla relativa documentazione.
L’ADR, essendo una norma tecnica, non prevede sanzioni e pertanto ogni Stato ne ha stabilite di proprie basandole su autonome valutazioni, senza alcun coordinamento con altri Stati neppure in ambito UE. L’Italia ha fissato sanzioni principalmente con l’art. 168, in cui sono catalogati tre livelli di gravità:
- l’art. 168 comma 9 è il più grave, in quanto prevede una sanzione amministrativa di 414 euro, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente e della carta di circolazione del veicolo da 2 a 6 mesi. In tale ipotesi rientrano principalmente le infrazioni legate ai mezzi di estinzione, all’adeguatezza della segnalazione dei colli e dei veicoli (pannelli ed etichette), all’equipaggiamento del veicolo fino all’idoneità del veicolo e attrezzature;
- l’art. 168 comma 9 bis prevede una sanzione amministrativa di 414 euro e la decurtazione di 2 punti, ma senza sanzioni accessorie. Si applica alle infrazioni inerenti la documentazione di trasporto (ddt, istruzioni scritte) e l’equipaggiamento individuale;
- l’art. 168 comma 9 ter è il meno grave e contempla una sanzione di “soli” 167 euro, senza decurtazione punti, né sanzioni accessorie. Ovviamente in tali ipotesi rientrano tutti quei casi marginali come, per esempio, il mancato rispetto del divieto di fumo, l’omessa pulizia del veicolo, la mancata rimozione di pannelli ed etichette dopo lo scarico e la bonifica, il trasporto di passeggeri non facente parte dell’equipaggio e il transito nelle gallerie vietate.
Un approfondimento è doveroso per i casi considerati più gravi con particolare riferimento alla segnalazione dei veicoli tramite i pannelli arancio, le etichette di pericolo e i marchi. L’art. 168 comma 9 recita: «Chiunque viola le prescrizioni relative alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati sono soggetti a…».
La lettura del disposto normativo fa scaturire ipotesi molte ampie che contemplano sicuramente l’assenza o il numero inferiore al previsto di pannelli ed etichette, la non regolarità (dimensioni, colorazione), la collocazione, la corrispondenza con i prodotti effettivamente trasportati fino alla visibilità. Pertanto, pannelli o etichette scolorite, arrugginite, senza bordo nero, con numeri componibili con rischio di sovrapposizione sono tutte ipotesi rientranti in tale violazione. Qui accanto un’eventualità in cui ha trovato applicazione l’art. 168 comma 9, perché sia la segnalazione arancio sia il marchio pericoloso per l’ambiente risultano eccessivamente scoloriti oltre che particolarmente rovinati.
Un altro aspetto importante da considerare è la corresponsabilità. In particolare, l’art. 168 comma 10 fa scattare l’applicazione dell’art. 167 comma 9 («Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi») in cui si puntualizza che le sanzioni previste si applicano sia al conducente sia al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ovviamente solamente le sanzioni amministrative.
Oltre a tale corresponsabilità sussistono anche quelle legate agli altri soggetti previsti dall’ADR, ovvero lo speditore, il caricatore, l’imballatore, il riempitore responsabili nei casi specifici legati all’attività svolta.
Pertanto, è importante verificare lo stato dei veicoli, delle attrezzature e dei dispositivi provvedendo al loro ripristino per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e accessorie.