Parliamo ancora di straordinari non pagati, riconosciuti in questo caso ad un autotrasportatore dal Tribunale di Milano, perché il caso avvalora nuovamente il diritto al riconoscimento del lavoro di trasporto suppletivo, laddove il datore di lavoro non abbia provveduto o abbia provveduto solo in parte al pagamento delle somme dovute.
IL FATTO
La vicenda ha per protagonista un autotrasportatore residente nella provincia di Lucca che, per 8 otto anni di fila, aveva lavorato 11 e, a volte, anche 13 ore per conto di una società milanese. Tuttavia l’azienda, che ha in appalto alcune forniture per una della più note catene di supermercati italiani, non gli aveva mai voluto riconoscere nelle varie buste paga le ore di straordinario che invece aveva svolto. Il camionista – che si era poi dimesso nel 2020 – ha quindi deciso di rivolgersi alla giustizia per ottenere la soddisfazione dei suoi interessi.
LA DECISIONE
Nel processo di Milano, terminato a favore dell’ex dipendente della ditta meneghina, è emerso che il trasportatore effettuava i suoi viaggi tra la Liguria e il Nord della Toscana, nelle varie sedi dei supermercati, maturando centinaia di ore di straordinario che erano state retribuite sempre e solo parzialmente e comunque non seguendo mai il contratto collettivo nazionale che aveva firmato.
Dice infatti la sentenza che «l’uomo per conto della ditta resistente effettuava trasporto di frutta, verdura, latticini, surgelati e scatolame presso vari punti vendita della catena di supermercati, operando nell’ambito dell’appalto intercorrente tra le società… Per tutta la durata del rapporto di lavoro ha osservato un orario dalle 4 alle 15, dal lunedì al venerdì, con l’ulteriore presenza – mediamente due volte a settimana fino a ottobre 2019 – di viaggi serali dalle 18 alle 21 e dalle 4 alle 11 nella giornata del sabato».
Il Tribunale di Milano puntualizza inoltre che il camionista, nei periodi di attesa per il carico e scarico delle merci e sulla base di un’esplicita indicazione, era rimasto a disposizione sul posto di lavoro. In questo modo aveva svolto«un consistente monte ore di lavoro straordinario, retribuite sempre e solo parzialmente» e che invece sono da pagare, tenendo conto dell’applicazione dell’art. 11 del contratto collettivo nazionale di settore, avendo inoltre diritto anche «alla percezione delle indennità di trasferta per tutti i giorni di servizio effettivo».
LE CONSEGUENZE
Il Tribunale di Milano ha quindi dato ragione al ricorrente e ha condannato la società addirittura a una somma maggiore di quella richiesta, dopo una serie di calcoli effettuati da un perito. La cifra da liquidare è stata fissata in 152 mila euro, oltre gli interessi, e l’azienda datrice di lavoro ha dovuto pagare anche circa 13 mila euro di spese di lite e di giudizio.