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Eccesso velocità: se il ricorso contro la multa è respinto, per sapere i dati conducente serve un nuovo invito

Il giudice di pace di Pisa ha decretato che il verbale ex art. 126 bis (mancata comunicazione dei dati del conducente) è nullo se non viene seguita la procedura che, nel caso si sia avuta una pronuncia giudiziale negativa contro una sanzione per eccesso di velocità, prevede che il reo debba essere nuovamente invitato a fornire le informazioni su chi guidava, compresi i dati della patente

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Mettiamo che un autista prenda una multa per eccesso di velocità (art. 142 del Codice della Strada) contro la quale fa ricorso al giudice di pace che però respinge la sua pretesa. Dopo la sentenza negativa, il malcapitato si vede arrivare a casa un nuovo verbale che gli impone di pagare un’ulteriore multa per omessa comunicazione dei dati del conducente. È la giusta procedura o c’è qualcosa che non va? Esaminiamo più attentamente la questione analizzando la sentenza del giudice di Pisa n. 592/2023 dello scorso 19 ottobre.

IL FATTO

Il quesito, che peraltro ha già visto numerose sentenze di Cassazione, è stato posto al giudice pisano che, paradossalmente, era lo stesso che aveva giudicato non accoglibile il primo ricorso contro la sanzione per eccessiva velocità. In particolare, il conducente, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, si opponeva all’ordinanza della Prefettura di Pisa seguente al verbale della Polizia Provinciale della città toscana per la violazione dell’art.126 bis, comma 2 del Codice della Strada, in quanto «in qualità di proprietario del veicolo, senza giustificato e documentato motivo, non ottemperava nei termini di legge all’invito di fornire i dati personali della patente di guida del conducente».
La tesi difensiva era che l’ordinanza era illegittima in quanto direttamente inviata al ricorrente, senza che venisse rispetta la procedura ex art.126 bis che prevede invece un nuovo invito a presentare i dati dell’autista, da recapitarsi allo stesso. In altri termini, l’ente accertatore – la Prefettura di Pisa – avrebbe omesso di considerare che il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del trasgressore sarebbe decorso, in caso di ricorso avverso il primo verbale, dalla data di notifica del provvedimento in formula esecutiva di rigetto del ricorso e senza che lo stesso organo avesse provveduto ad un nuovo invito a carico dell’obbligato.

LA DECISIONE

Il giudice pisano, contrariamente al giudizio sull’eccesso di velocità, ha dato ragione al multato per l’illegittima emissione del verbale di cui sopra ex art.126 bis c.2. Dice infatti l’organo giudicante che secondo la giurisprudenza di Cassazione (Sez. 2 – Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022), la violazione prevista dall’art. 126 bis, comma 2, (mancata comunicazione, nei 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta) «si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti contro il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti».
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole al conducente, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato ed è dalla notifica di questo che decorrono i 60 giorni per adempiere alle incombenze citate, mentre, in caso di esito favorevole e annullamento del verbale di accertamento, ovviamente viene meno il presupposto della violazione.
Cosa ha fatto invece la Prefettura? Dalla memoria di costituzione da lei presentata (attraverso la Provincia di Pisa convenuta in giudizio) risulta che abbia emesso e successivamente notificato il verbale ex art.126 bis decorsi 60 giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza di rigetto dell’opposizione contro il primo verbale, omettendo quindi il necessario nuovo invito per l’obbligato.

LE CONSEGUENZE

In sintesi: se si perde un ricorso per un verbale di eccesso di velocità, per sapere chi era alla guida del mezzo che ha effettuato l’infrazione è obbligatorio essere reinvitati e ricontattati. Se invece il verbale ex 126 bis viene inviato senza questo passaggio obbligatorio, la multa per mancata indicazione dei dati del conducente è nulla proprio per il mancato rispetto della procedura.
Il giudice di pace ha quindi provveduto all’annullamento dell’ordinanza prefettizia impugnata, ritenendo che «non sussistano sufficienti elementi di responsabilità nella violazione contestata al ricorrente».
Le spese della lite sono state compensate.

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