Il nuovo regolamento sul Ferrobonus per le annualità 2023-2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dello scorso 6 ottobre. Il documento contiene le regole per l’utilizzo delle risorse stanziate a favore del trasporto intermodale combinato strada-rotaia, pari a 22 milioni di euro per anno.
Entrata in vigore e beneficiari
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 21 ottobre con l’attivazione del bando, che verrà reso disponibile sia sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia su quello di RAM spa, società in house dello stesso MIT che gestirà l’istruttoria.
I beneficiari del Ferrobonus (art. 4) sono le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e gli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi in regime di trazione elettrica. Queste aziende devono avere sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del SEE (Spazio Economico Europeo, ovvero Nazioni europee non membri UE, Gran Bretagna esclusa). Sono però ammesse, a condizioni di reciprocità, anche «le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato con sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative».
Tre impegni
Queste imprese dovranno però rispettare tre condizioni.
- Dimostrare che, almeno nel primo anno dall’entrata in vigore del regolamento, hanno prodotto «un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020».
- Aumentare nei 12 mesi consecutivi e successivi all’entrata in vigore del regolamento «il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020».
- Mantenere nei 12 mesi successivi all’ultima annualità d’incentivazione «un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020».
Entità del contributo
Il contributo dipende dal valore di treni*km svolti nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento, fino a un massimo di 2,5 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Questo valore potrà comunque essere adeguato. Non rientrano nel provvedimento i treni con percorrenza inferiore a 150 km, tranne quelli che operano tra un porto e un interporto. Inoltre, la trazione non elettrica è strettamente limitata ai raccordi che assicurano la continuità operativa del percorso su ferrovia.
Come presentare la domanda
Le domande per ottenere il contributo potranno essere presentate a partire dai 15 giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento e le modalità saranno determinate con apposito provvedimento ministeriale. Una volta avvenuta la presentazione delle richieste, il Ministero comunicherà i soggetti ammessi al contributo entro 45 giorni, decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei dati in essa contenuti.
I beneficiari del contributo, infine, sono tenuti a trasmetterne almeno il 50% ai propri clienti (art. 6) che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del Ferrobonus, verificando la loro regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Il ribaltamento del contributo, da effettuarsi entro 60 giorni dal suo ricevimento, verrà ottenuto dalle imprese clienti sotto forma di rimborso diretto oppure tramite sconto applicato da parte dell’operatore del trasporto combinato.