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La settimana enigmistica (del cabotaggio)

Sono un autista di una ditta inglese. Ogni settimana i nostri camion partono dall’Inghilterra carichi di merci destinate all’Italia. Una volta scaricato, ricaricano in Italia e tornano indietro. Tuttavia, siccome abbiamo un deposito zona Torino, capita di lasciare il rimorchio, prendere un altro carico da consegnare per poi ricaricare e tornare a Torino. Operazione, questa, ripetuta più volte. Questo tipo di trasporto è da considerarsi di cabotaggio?
Giancarlo F_Torino

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Come approfondito nel numero di aprile, il cabotaggio stradale consiste nella fornitura di servizi di trasporto all’interno dei confini di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un diverso Stato membro, purché i) sia titolare di una licenza comunitaria; ii) giunga nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale, ossia un trasporto transfrontaliero. Le norme europee che disciplinano la fattispecie, ossia il Regolamento (CE) n. 1072/2009, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1055/2020, prevedono che, a seguito del trasporto internazionale con cui il vettore è entrato nello Stato membro, possono essere effettuati al massimo tre trasporti nell’arco dei sette giorni successivi. Decorso tale periodo di tempo il mezzo deve uscire dello Stato membro nel quale non è stabilito. Il tutto, considerando anche il c.d. “periodo di raffreddamento” recentemente introdotto dall’art. 8 del Regolamento EU 2020/1055.

Nonostante le disposizioni normative siano tutto sommato lineari, nella prassi sono sempre più frequenti fattispecie complesse di trasporto, le quali sono spesso oggetto di sanzioni amministrative a causa della difficile interpretazione dei vari passaggi che le caratterizzano, oltre che della non sempre perfetta tenuta della documentazione da parte dei vettori. A seguito dell’interesse suscitato dalla materia con il mio contributo pubblicato sul numero di marzo, sono giunti in redazione vari quesiti alcuni dei quali sicuramente meritevoli di approfondimento.

Si prenda, ad esempio, il quesito espostoci dal lettore che ci scrive. La risposta è che questo tipo di trasporto, quand’anche caratterizzata dalla sostituzione del rimorchio, è senz’altro da considerarsi di cabotaggio. Questo perché, ai fini del trasporto di cabotaggio, rileva solo la motrice, anche nel caso di una combinazione di veicoli accoppiati: i trasporti in cabotaggio, infatti, possono essere effettuati solo con un veicolo a motore che abbia effettuato il trasporto internazionale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento. Per poter effettuare trasporti di cabotaggio, tale veicolo a motore dovrebbe, pertanto, essere stato coinvolto nella consegna di merci nell’ambito di un trasporto internazionale in entrata. Tuttavia, tali trasporti di cabotaggio possono anche essere effettuati con un altro rimorchio.

Dunque, nell’esempio sopra esposto, le tratte successive a quella di ingresso nel Paese ospitante, se effettuate dalla medesima motrice, a nulla rilevando la sostituzione del rimorchio, sono trasporti effettuati in regime di cabotaggio e, quindi, potranno essere effettuati nei limiti della normativa europea sopra ricordata. Qualora, invece, alla sostituzione del rimorchio in Italia segua un trasporto con destinazione finale in un diverso Paese membro, tale trasporto non potrà essere considerato assoggettato al regime di cabotaggio, ma sarà a tutti gli effetti un trasporto internazionale. Al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative occorre, però, che il vettore tenga particolarmente in ordine la documentazione di trasporto, in modo da consentire agli agenti accertatori le opportune verifiche. Non è infrequente, infatti, che i vettori stabiliti in diverso Paese membro vengano sanzionati, in quanto non in grado di dimostrare esaustivamente le tratte percorse e da percorrere.

Può capitare ad esempio che un vettore, fermato per controlli in Italia, non sia riuscito a dimostrare nell’immediatezza di trovarsi in Italia in semplice transito e di essere diretto in altro Paese membro, con ciò inducendo gli accertatori ad elevare pesanti sanzioni. Questo caso è esemplificativi del fatto che, nonostante le norme sul cabotaggio siano tutto sommato chiare e lineari, la complessità della prassi operativa rende oltre modo necessaria, oltre che una conoscenza approfondita delle norme di settore, anche una corretta ed esaustiva tenuta della documentazione di trasporto.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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