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A processo, per la morte del camionista Aniello Cirillo, sia il collega che il committente

L’incidente avvenne quattro anni e mezzo fa, a Tortona, nel piazzale della catena In’s. Un autista, procedendo contro mano, investì e provocò la morte di Cirillo, camionista di 54 anni di Novi Ligure. Ora al termine delle indagini, vengono rinviati a giudizio non soltanto il collega colpevole della grave infrazione, ma anche il direttore generale della catena, per alcune presunte violazioni delle normative in materia di sicurezza

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L’episodio risale a quattro anni e mezzo fa. Quando la mattina del 4 dicembre 2018, un camion in manovra all’interno del deposito In’s di Tortona (Alessandria), procedendo in direzione «contraria al senso di marcia, imposto dalla segnaletica verticale e orizzontale», come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini preliminari, dal Pubblico Ministero della Procura di Alessandria, «non si avvedeva della presenza nella zona laterale posteriore di Cirillo, intento ad aprire il portellone del proprio camion, e lo schiacciava tra il proprio automezzo e quello della vittima parcheggiato a fianco». Aniello Cirillo, 54 anni, autisti di Novi Ligure, quindi, quel giorno perse la vita. E adesso, al termine delle indagini, i giudici hanno stabilito che dovranno rispondere dell’accaduto sia il camionista che lo ha investito sia il direttore generale della catena di ipermercati proprietaria del piazzale. Nel senso che sono stati rinviati a giudizio e quindi compariranno nel processo come imputati. 

All’esito dell’udienza preliminare di venerdì 19 maggio 2023, infatti, il Gup del Tribunale di Alessandria, Paolo Bargero, ha rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia del sessantunenne camionista che ha materialmente investito la vittima, sia del cinquantanovenne direttore generale e datore di lavoro delegato dell’In’s Mercato. Il giudice ha fissato per il 14 novembre 2023, alle ore 9, la prima udienza del processo, nel quale i familiari della vittima saranno assistiti da Studio3A-Valore. I due imputati non hanno chiesto riti alternativi preferendo affrontare il dibattimento.

Aniello Cirillo

A quanto si intuisce, quindi, il fatto che il camion protagonista dell’incidente procedesse contro mano costituisce una grave infrazione e una disattenzione fatali, che però, a parere del Pm, si sarebbero potute evitare se in quel piazzale fossero state rispettate tutte le norme antinfortunistiche. Il Sostituto Procuratore, infatti, aveva indagato e chiesto il processo anche per altri quattro soggetti, ossia l’amministratrice unica della società di trasporti per la quale lavorava il camionista investitore, il presidente e la vice presidentedell’azienda per la quale era invece impiegata la vittima e il dg dell’In’s Mercato spa.

Il Gup ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per i tre datori di lavoro degli autotrasportatori, ritenendoli non responsabili dell’accaduto, ma ha accolto la richiesta del magistrato inquirente nei confronti del dirigente dell’In’s non soltanto come direttore della catena, ma anche come committente di servizi di approvvigionamento e trasporto con le ditte dei due camionisti. In pratica gli viene imputata «colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e colpa specifica consistita nella violazione delle regole del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro”. 

Per essere ancora più precisi, il direttore in questione non aveva «indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, il Duvri, l’aggiornamento del senso di marcia indicato in planimetria rispetto a quello realmente in essere», e non aveva «previsto in tale documento sufficienti misure di coordinamento rivolte al personale di ditte diverse operanti in qualità di appaltatori-vettori nel piazzale esterno di sua pertinenza, volte a contrastare il rischio di incidenti, impatti tra automezzi, investimenti, urti, schiacciamenti: misure finalizzate a una migliore gestione delle interferenze uomo/mezzo e del traffico veicolare pesante negli spazi esterni, compresa la (mancata) individuazione di una “zona sicura” da utilizzare per l’apertura dei portelloni dei semirimorchi», sempre per citare la richiesta di rinvio a giudizio, ora accolta. Oltre a «non aver provveduto ad adempiere adeguatamente agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dal Testo Unico, posto che la gestione dell’attività di cosiddetto “scarico vuoti” presso le baie di scarico non era in alcun modo regolamentata e veniva lasciata all’autonomia degli autisti delle diverse ditte di autotrasporti».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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