Non è vero che con la Brexit non sia cambiato nulla rispetto al trasporto. Dall’inizio del 2023 i trasportatori europei hanno perso una serie di diritti che fino a ieri erano riconosciuti dalla normativa comunitaria. Tra questi quello di prelevare merce oltremanica per poi consegnarla in un paese terzo rispetto al proprio, quello di effettuare spostamenti a vuoto ai fini di un trasporto di cabotaggio o di ricorrere a un trasporto combinato (ne abbiamo parlato qui).
Nel frattempo sono arrivati altri chiarimenti. Li passiamo rapidamente in rassegna.
Trasporti di cabotaggio
Il diritto di effettuare due viaggi di cabotaggio entro sette giorni dallo scarico di merce in trasporto internazionale non è oggetto delle recenti modifiche normative ed esso è previsto nell’Accordo UE-UK.
Non è invece possibile alcun trasporto di cabotaggio con ingresso del veicolo a vuoto, ma è possibile l’ingresso a vuoto del veicolo con targa UE e carico di merce per un trasporto internazionale.
Trasporti combinati
Il trasporto combinato, così come definito dalla direttiva 92/106/CE e in particolare le tratte stradali iniziali/terminali all’interno del Regno Unito, non viene contemplato nell’Accordo UE-UK e di conseguenza non è più possibile. Tuttavia, i trasporti internazionali di veicoli accoppiati che utilizzano la navetta Eurotunnel o i traghetti roll-on/roll-off non rientrano nella materia dei trasporti combinati e di fatto rispetto a questo aspetto non cambia nulla rispetto al pre-Brexit.
I diritti di cabotaggio dei vettori UE possono essere utilizzati anche per effettuare tratte che sarebbero state classificate in passato come tratte stradali iniziali/terminali di un trasporto combinato.
Trasporti con autorizzazioni CEMT
Il traffico triangolare o tra Regno Unito e altri Stati non membri dell’UE (compresi gli Stati EFTA, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein) richiede l’utilizzo di un permesso CEMT da parte dei vettori UE, mentre il transito attraverso il Regno Unito da parte di un operatore UE non richiede permesso CEMT.
Tanto per esemplificare, rispetto a un prodotto cinese trasportato dalla Cina all’UE su strada e ricaricato all’interno dell’UE per il trasporto su strada verso il Regno Unito, l’accesso al Regno Unito avviene tramite un trasporto stradale bilaterale UE-Regno Unito e non tramite un trasporto stradale triangolare, il quale necessiterebbe di permesso CEMT. In tal caso basta quindi la licenza comunitaria per il vettore UE.
In ogni caso il Dipartimento inglese dei Trasporti garantisce che i controlli su strada da parte della DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) rispetto a tali trasporti almeno. fino al 1° aprile 2023 saranno esenti da sanzioni e si limiteranno ad avvertimenti orali o scritti, a condizione che il veicolo sia munito di una licenza comunitaria valida.
E i semirimorchi non accompagnati?
Un aspetto ancora controverso e sulla carta preoccupante riguardava la possibilità o meno di inviare semirimorchi non-accompagnati con targa UE nel Regno Unito nel contesto di un trasporto intermodale e poi di farli trainare a destinazione da vettori inglesi con cui le imprese di trasporto UE hanno rapporti commerciali.
Anita, l’associazione di categoria delle aziende di autotrasporto di maggiori dimensioni, si è interessata della questione coinvolgendo direttamente il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito. La risposta fornita da questo ufficio sgombra il campo da ogni timore e chiarisce definitivamente che «le aziende con sede nell’Unione Europa possono continuare ad utilizzare semirimorchi non accompagnati per i viaggi tra gli Stati membri dell’Unione ed il Regno Unito. I vettori britannici potranno inoltre trainare i rimorchi all’interno e attraverso il Regno Unito».
Quindi, le modifiche figlie della Brexit ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno non includono questo aspetto. Peraltro, specifica sempre il Dipartimento, che «l’uso di semirimorchi accompagnati sui servizi Eurotunnel e sui traghetti roll-on/roll-off non è interessato dall’eliminazione del diritto di accesso al trasporto combinato. Non saranno quindi necessari ulteriori permessi».