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Tempi di guida e di riposo: chiarimenti sulle deroghe

Secondo il Pacchetto Mobilità è possibile, in particolari condizioni, incrementare le ore di guida per il rientro in sede (azienda o casa)? È previsto un limite massimo di sforamento delle ore di guida? E ciò vale anche se comporta il superamento delle ore di impegno?
Gloria B_ Lugo (Ra)

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Il regolamento 561/2006, in materia di tempi di guida e riposo dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone, stabilisce anche le possibili deroghe alla disciplina principale. In particolare, il regolamento 1054/2020 definito «Pacchetto Mobilità», in vigore dal 20 agosto 2020, ha aggiunto nuove possibilità di deroghe riferite principalmente al rientro presso la sede o la residenza del conducente al fine di svolgere un riposo settimanale.

La deroga generale, prevista dall’art. 12, prevede per non compromettere la sicurezza stradale, la possibilità di superare i periodi di guida giornalieri o settimanali, le interruzioni nonché i riposi giornalieri o settimanali al fine di raggiungere un punto di sosta appropriato nei limiti necessari alla protezione del conducente, del veicolo e del carico. La disposizione non prevede quindi un limite massimo ma solo un periodo congruo per arrivare a un punto di sosta adeguato. In questo caso il conducente deve effettuare la «stampa conducente» e annotare a mano il motivo della deroga conservandola per 28 giorni a bordo del veicolo, consegnandola successivamente all’impresa per l’archiviazione fino a 1 anno. La stampa e la relativa registrazione devono essere fatte al massimo al raggiungimento del punto di sosta.

La novità riguarda invece la possibilità di derogare, per circostanze eccezionali, dalla guida giornaliera e/o settimanale per il solo rientro presso la sede dell’impresa o il luogo di residenza al fine di svolgere un riposo settimanale regolare o ridotto che deve scattare dopo al massimo 6 periodi di 24 ore dal precedente riposo, ovvero 144 ore.

Le regole sono le seguenti:

  • 1 ora di guida in più sul periodo di guida giornaliero e/o settimanale (e non bisettimanale di 90 ore) per svolgere un riposo settimanale;
  • 2 ore di guida in più sempre sul periodo di guida giornaliero e/o settimanale (e non bisettimanale di 90 ore) per svolgere un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore.
    In questo secondo caso, al momento del superamento delle ore di guida è necessario svolgere una pausa aggiuntiva di 30 minuti consecutivi.

Dalla lettura della nuova disciplina è implicito che la deroga è ammessa solo se si inizia un periodo di riposo settimanale e pertanto un conducente non può sfruttarla per il rientro e poi lavorare il giorno successivo.

Anche in questi casi, come per la deroga generale, il conducente ha l’obbligo di effettuare la «stampa conducente» e annotare il motivo della deroga al più tardi al raggiungimento della destinazione. Inoltre, i periodi di guida svolti in più devono essere recuperati entro la fine della terza settimana successiva a quella oggetto della deroga come per il recupero del «riposo settimanale ridotto» (si ricorda che la «settimana» inizia alle 00.00 di lunedì e termina alle 24.00 della domenica).

Come si evince dalle suddette regole, la deroga riguarda solamente la guida giornaliera o settimanale, pertanto, a titolo di esempio, un conducente che si trovi al venerdì con un totale 8 ore di guida ma con «l’impegno» terminato non potrà usufruire della deroga.

Le nuove disposizioni hanno subito creato qualche dubbio interpretativo relativamente alla possibilità o meno di superare il cosiddetto «impegno» ovvero, normativamente parlando, la mancata effettuazione del riposo regolare o ridotto entro 24 ore dal termine del precedente. A tal proposito, il ministero dell’Interno ha emesso 2 circolari (16.03.2021 e 22.09.2022) chiarendo che se l’estensione di guida, come nei casi suddetti, comporta anche la riduzione del riposo giornaliero o settimanale (pertanto il superamento del cosiddetto «impegno») è ragionevole che ciò sia ammesso. Mentre non è ammesso il solo superamento dell’impegno per il rientro presso la sede o la residenza. La deroga è concessa solo sulle ore di guida giornaliero o settimanali. Infatti, la seconda circolare chiarisce che, anche quando i conducenti superano fino a 2 ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, possono derogare anche dal riposo giornaliero potendolo concludere al massimo nell’arco di 26 ore dal termine precedente. Infine, in presenza della mancata compensazione entro la fine della terza settimana si applicano le medesime sanzioni relative al mancato recupero del riposo settimanale (tra le 4.30 e le 9 ore: 380 euro e 3 punti; sopra le 9 ore: 434 euro e 5 punti).

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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