Nello scorso mese di giugno il legislatore ha modificato l’art. 1677-bis cod. civ. in materia di contratto di appalto. La nuova formulazione della norma è oggi rubricata in «Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose» e stabilisce che «se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».
Dalla nuova disposizione normativa, dunque, appare chiara l’esclusione dell’applicabilità delle norme in materia di contratto di appalto per la parte «trasporto» che deve, viceversa, essere disciplinata dalle specifiche norme in tema di contratto di trasporto. Tali conclusioni, tuttavia, sembrerebbero essere smentite dalla risposta al recente interpello al ministero del Lavoro (1/2022 dd. 17.10.22), in cui si afferma che «anche nel caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs 10 settembre 2002, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677 bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti».
Il ministero del Lavoro motiva tali conclusioni affermando che:
- la nuova definizione di contratto di logistica è stata inserita nel più ampio genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale da tale disciplina
- le norme in materia di contratto di trasporto sono state dichiarate applicabili «in quanto compatibili» e, di conseguenza, l’applicazione delle norme sul contratto di trasporto, anziché quelle sull’appalto, farebbe venire meno la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs 276/2003 (che rappresenterebbe una fondamentale tutela per i lavoratori dell’appaltatore).
Si tratta, a mio sommesso avviso, di conclusioni assolutamente non condivisibili che occorrerà, pertanto, riesaminare anche alla luce della giurisprudenza che sarà chiamata a fare chiarezza sui dubbi interpretativi generati dal forte contrasto fra il dettato normativo e la contrastante prassi amministrativa che il ministero vorrebbe introdurre con il richiamato interpello. Per il momento queste sono le considerazioni dalle quali è possibile prendere le mosse per un’analisi critica delle posizioni ministeriali:
- È indubitabile che, come afferma il ministero del Lavoro, la nuova definizione e disciplina del contratto di logistica siano state collocate fra le disposizioni in materia di contratto di appalto. Ma è altrettanto indubitabile che, proprio al fine di rimarcare la specialità e la prevalenza delle norme in materia di contratto di trasporto rispetto a quelle in materia di appalto, si è specificata la prevalenza delle prime sulle seconde.
- Le norme sul contratto di trasporto si applicano in deroga a quelle in tema di appalto «in quanto compatibili» e nel caso specifico non mi sembra sia ravvisabile alcuna incompatibilità sostanziale, posto che anche nel caso di applicazione delle norme sul contatto di trasporto i lavoratori continuerebbero a godere della «tutela» della responsabilità solidale.
- Nel momento in cui si disapplicasse la normativa sugli appalti a quei segmenti di contratto di logistica rappresentati dalle operazioni di trasporto terrestre, si renderebbe configurabile l’applicazione al contratto di logistica di un doppio regime di responsabilità solidale fra appaltanti ed appaltatori del servizio: i) il regime ordinario di responsabilità solidale dell’appaltante previsto dall’art. 29. comma 2 del D.lgs 276/2003, che continuerebbe ad essere applicato alla generalità dei contratti di logistica; ii) la responsabilità solidale prevista dall’art. 83bis del D.L. 25.06.2008 convertito con L. 133 dd. 06.08.2008, che si applicherebbe a quei segmenti di contratto di logistica che prevedano il trasporto terrestre. Si tratta di una forma di responsabilità solidale normata diversamente e forse meno rigida rispetto a quella prevista dall’art. 29 D.lgs 276/2003, ma ci si trova pur sempre in presenza di tale tipologia di tutela a favore dei lavoratori dell’appaltatore.