Un’altra decisione legale a favore degli autotrasportatori in materia di multe per eccesso di velocità proviene dal giudice di pace di Treviso. Un camionista, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, che aveva adito l’organo giudicante si è visto riconoscere la ragione contro una sanzione inflitta dalla Polstrada della città veneta per violazione dell’art. 142 comma 11 del Codice della Strada (superamento limiti di velocità rilevato a mezzo cronotachigrafo) e confermata con ordinanza dal Prefetto trevigiano.
Pur avendo la Prefettura presentato il verbale della multa e la documentazione allegata (ma senza essere presente fisicamente all’udienza), il giudice ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità del trasportatore. Più in specifico, non è stato dimostrato all’atto del controllo stradale il funzionamento non corretto del cronotachigrafo, né la sua omologazione e taratura.
Ma, anche se fosse stata accertata la regolarità di questi elementi, il giudice ha osservato che ai sensi del Regolamento comunitario n.165/14 il cronotachigrafo non può essere utilizzato come prova dell’infrazione di eccesso di velocità. La normativa europea, infatti, prevale sulle leggi interne dei Paesi UE (quindi anche dell’Italia) non ancora conformi. E quindi in questi casi il giudice può disapplicarle, come è stato fatto appunto nel caso in questione.
Questa motivazione assorbe gli altri motivi di ricorso e quindi la multa è stata annullata, con le spese di lite compensate tra le parti.