Una recente circolare del ministero dell’Interno (per la precisione la n. 300 del 22/9/2022) ha chiarito una norma contenuta nel cosiddetto Pacchetto Mobilità (Regolamento UE n.561/2006, art.12, comma 3, con decorrenza 20/08/2020) che riguarda una deroga al limite massimo di guida per un conducente di veicoli industriali.
Tale norma spiegava che, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e in presenza di circostanze eccezionali, non prevedibili e non frutto di programmazione – come per esempio condizioni meteo, traffico, ritardi al carico e scarico o situazioni simili – gli autisti possono superare fino a 2 ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza cosi da poter effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Se infatti in un primo tempo il ministero aveva affermato che questa deroga non poteva riguardare anche il termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero, nella nuova nota invece, anche per la diversa interpretazione fornita dalla Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea, è stato chiarito che i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale,derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo cioè concludere al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.