La concessione del credito di imposta del 28% dell’autotrasporto, almeno relativamente ai primi tre mesi dell’anno, sta diventando una sorta di sceneggiato senza fine. L’ultimo episodio – in ordine temporale, ovviamente, non quello conclusivo della serie – riguarda un incontro avvenuto ai primi di agosto tra le associazioni dell’autotrasporto e l’Agenzia delle Dogane per capire come accedere alla piattaforma attraverso cui presentare le istanze di credito. Ma siccome in questo incontro sono venuti fuori molti punti oscuri, ecco che l’Agenzia ha subito predisposto un’appendice alla puntata interamente dedicata alla FAQ – vale a dire una lunga batteria di domande e di risposte – con cui chiarire i dubbi pratici relativi a una procedura che non lascia scampo. D’altra parte – lo ricordiamo per chi fosse stato distratto dalle ferie – che i 496 milioni stanziati dallo Stato per sostenere tale misura andranno a beneficio delle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al REN (Registro elettronico nazionale) che hanno acquistato, nel primo trimestre del 2022, il carburante con cui riempire i serbatoi di veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore. Ma le domande vanno presentate tramite una piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane che, dal momento dell’attivazione (non ancora avvenuta) sarà attiva per 30 giorni, anche se consente a chi si è visto respingere l’istanza di presentarla nuovamente nello stesso termine.
I soldi ammontano allo stanziamento ricordato e quindi il principio scelto per la distribuzione è quello del «chi prima arriva, meglio alloggia», nel senso cioè che saranno prese in considerazione le domande soltanto fino a quando i fondi saranno disponibili. Ragion per cui chi prima presenta domanda ha maggiori probabilità di ottenere il beneficio, utilizzabile poi soltanto in compensazione presentando il modello F24.
Infine, ricordiamo che questa appendice, che adesso a illustrare – ha riscosso particolare successo, al punto che verso fine agosto è già in calendario un nuovo confronto tra Agenzia delle Dogane e associazioni dell’autotrasporto per verificare che non esistano altre sospette lacune o ulteriori quesiti. Insomma, prima dell’attivazione della piattaforma si vuole essere sicuri che tutto funzioni.
Scorrendo le domande si trova un po’ di tutto. Si impara così che:
– chi ha acquistato il veicolo per riempire cisterne dovrà compilare il modulo relativo alle targhe inserendo, per ciascuna fattura di acquisto, tutte le targhe dei veicoli riforniti con il gasolio acquistato per il riempimento della cisterna stessa. E che nell’indicazione va inserita sempre – e questo è un’indicazione generalizzabile – la cifra pagata al lordo dell’Iva. Perché sarà poi il sistema a calcolare l’ammontare del credito a cui ha diritto ogni impresa;
– per ora la misura prende in considerazione soltanto il gasolio e non l’adblue, anche se la stessa Agenzia sottolinea che questo additivo con funzione anti-inquinamento sarà interessato da credito di imposta in un secondo momento. E quindi per vederlo concretizzato bisogna ulteriormente attendere.
– per i veicoli acquisti in leasing con contratto ancora attivo, nel file targhe non bisogna rispondere di avere un contratto di noleggio, mentre per quelli effettivamente utilizzati tramite noleggio (cosa possibile anche se il locatore è estero o i veicoli hanno targa estera) il relativo contratto va registrato rispetto al periodo di cui si chiede il ristoro della spesa.
– l’identificativo NO CARB va riportato accanto a tutte le fatture che non contengono l’indicazione della targa del veicolo rifornito, inserendo sulla prima colonna l’importo totale lordo della fattura e sulla seconda quello relativo all’acquisto del carburante utilizzato per i mezzi di categoria non inferiore a Euro V.
– rispetto a fatture estere prive di codice SDI (in quanto non sottoposte a fatturazione elettronica) è possibile inserire anche la spesa effettuata con carte, riportando nel campo fattura il prefisso «net-» seguito dal numero della fattura estera. Ovviamente, non è ammesso il rimborso di rifornimenti effettuati all’estero. E tale puntualizzazione è importante rispetto a tutte le imprese che effettuano rifornimenti in Italia e li pagano con carte carburante (DKV, UTA, AS 24, ecc).
– la domanda di agevolazione non può essere presentata anche da società terza rispetto all’azienda beneficiaria, anche se questa fosse delegata a tale scopo.
– non esiste un limite di spesa relativamente all’acquisto, nel senso che è possibile inserire tutte le fatture di acquisto gasolio riferite al primo trimestre del 2022, perché il riconoscimento del ristoro sarà determinato sulla base dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
– è possibile accedere al beneficio anche se gli acquisti nel primo trimestre sono stati fatti per un veicolo in seguito venduto e anche se l’attività di impresa è stata sospesa.
– la presentazione dell’istanza può essere fatta dal legale rappresentante della società o da un suo incaricato, vale a dire una specifica figura individuata dal legale rappresentante dell’impresa per operare con Agenzia delle Entrate. Non si possono delegare gli uffici delle associazioni di categoria che si occupano della gestione della contabilità delle imprese. Così come non può essere considerato incaricato e non può presentare domanda al posto dell’imprenditore titolare, il collaboratore (coniuge, parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) di una impresa familiare.
– viene considerata spesa ammessa a credito anche quella per il gasolio con cui mantenere attivo il gruppo frigorifero installato sul veicolo.
– le imprese che stanno pagando la rateizzazione relativa a un pregresso verbale ricevuto per irregolarità sulle accise, non possono accedere al beneficio.
– l’autenticazione può avvenire attraverso SPID, CIE e CNS, che sono strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA. E quindi possono essere utilizzate Smart Card per la lettura della CIE e della CNS. Per lo SPID non è necessaria una Smart Card perché è uno strumento dematerializzato.
– è previsto il cumulo di più crediti il cui totale non superi la spesa effettuata per l’acquisto di gasolio usato per veicoli non inferiori ad Euro 5 e 7,5 ton.
– il contributo sarà riconosciuto entro il 31 dicembre e può essere utilizzato anche successivamente relativamente a debiti fiscali sorti nel 2022.
Per il resto, non rimane che attendere l’attivazione della piattaforma che sarà comunicata nell’area dedicata all’autotrasporto merci del sito del MIMS, nonché sul portale di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.