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Rientro nel proprio paese ogni 8 settimane: per la UE si applica anche ai rimorchi, l’Olanda è scettica

La Commissione UE pubblica delle FAQ da cui emerge che, l’obbligo di rientro obbligatorio in azienda del camion impegnato in un trasporto internazionale almeno una volta ogni otto settimane, vale per il trattore, ma anche per il semirimorchio. L’Olanda polemizza: «Ma se i veicoli trainati non hanno tachigrafo, come si fa a far rispettare questa norma?». I dettagli delle altre risposte

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Ma il rientro obbligatorio in azienda del camion impegnato in una missione di trasporto internazionale almeno una volta ogni otto settimane vale per il trattore o anche per il semirimorchio? Nelle FAQ prodotte dalla Commissione europea non ci sono dubbi: vale anche per il semirimorchio. E questa cosa sta suscitando accese polemiche in tutta l’Unione europea. Particolarmente vivace appare l’associazione olandese Transport en Logistiek Nederland (TLN), che si è detta fortemente sorpresa dell’interpretazione fornita dalle istituzioni comunitarie della norma contenuta nel pacchetto mobilità, sostenendo che di fatto è inapplicabile

La norma in questione, in vigore dal febbraio 2022 (seppure il primo pacchetto mobilità sia stato varato nell’agosto 2020), sostiene espressamente all’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 che l’impresa di autotrasporto deve «organizzare l’attività della propria flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nei trasporti internazionali ritornino in uno dei centri operativi di tale Stato membro almeno entro otto settimane dalla partenza».

Di fronte a una tale previsione era stata l’associazione spagnola Fenadsimer a suscitare diversi dubbi interpretativi e quindi a stimolare la risposta puntuale della Commissione giunta sotto forma di FAQ, argomentando che la disposizione sul rientro obbligatorio «si applica ai veicoli a motore o alle combinazioni di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento. Per quanto riguarda rimorchi o semirimorchi, la regola si applica a questi veicoli nella misura in cui sono a disposizione degli operatori di trasporto su strada ai sensi dell’articolo 5, lettere e) e g) del regolamento (CE) n. 1071/2009».

Lo scetticismo di TLN

E qui arriviamo alle critiche dell’associazione olandese, che sono diverse e le riportiamo per singoli punti.

  1. I rimorchi e i semirimorchi – fa notare TLN – non dispongono di un cronotachigrafo e quindi «non è chiaro come gli Stati membri possano far rispettare la norma».
  2. Contrariamente alle precedenti risposte della Commissione prodotte sul pacchetto mobilità, questa volta non c’è stata una consultazione con le parti sociali europee IRU ed ETF, seppure sia possibile presentare delle osservazioni entro fine giugno;
  3. L’obbligo di rientro dei camion nel paese di stabilimento è applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e tutti possono verificarlo. Di fatto però competente ad applicare la sanzione è soltanto il paese in cui ha sede l’azienda, in quanto l’obbligo stesso è incluso nelle condizioni per poter soddisfare il requisito dello stabilimento. Secondo l’associazione olandese in questo modo si corre il rischio di «avere grandi differenze tra gli Stati membri dell’UE, perché alcuni Paesi potrebbero scegliere di non rendere prioritaria l’applicazione dell’obbligo di rientro. E a quel punto l’efficacia della disposizione verrebbe meno in alcuni contesti, perché di fatto è direttamente connessa ai controlli adeguati.

Ovviamente le posizioni olandesi sono anche frutto di condizioni di mercato. In quanto i paesi affacciati sul mare del Nord funzionano molto spesso come una sorta di hub per il resto del continente, dove si concentrano quindi i rimorchi e i semirimorchi da indirizzare poi verso le destinazioni finali. Un meccanismo che ovviamente sarebbe in parte frustrato dall’obbligo di dover far tornare indietro anche questi veicoli trainati.

Ma vediamo alcune delle altre domande/risposte fornite dalla Commissione europea.

Quali veicoli sono obbligati al rientro in azienda?

Tutti i veicoli per il trasporto su strada di peso superiore a 2,5 ton e richiedono una licenza comunitaria. Sono esclusi i veicoli per trasporto passeggeri non commerciali e i veicoli che non possono superare i 40 km/h.

In quale luogo dovrebbero tornare i camion?

Il luogo in cui un autocarro deve rientrare ogni otto settimane è una delle sedi operative dell’azienda nel suo Stato di stabilimento, che è quello in cui ha sede l’azienda anche se il gestore del trasporto proviene da un altro Paese.

Come si calcolano le otto settimane?

Il periodo di otto settimane inizia alle mezzanotte del giorno successivo all’uscita del camion dallo stato di stabilimento (per esempio, se parte martedì 21 giugno alle ore 15:00, l’inizio del calcolo delle otto settimane è alla mezzanotte di mercoledì 22 giugno).

Il periodo di otto settimane termina alla mezzanotte dello stesso giorno dell’ottava settimana successiva. Il camion deve rientrare in azienda entro le 23:59 del giorno in cui termina il calcolo delle otto settimane.

I giorni festivi e i fine settimana (sabato e domenica compresi) non vengono conteggiati come giorno di rientro, cioè se il rientro corrisponde a sabato 4 giugno (perché quello è il periodo in cui finiscono le otto settimane), il rientro deve avvenire entro le ore 11 :59 di lunedì 5 giugno.

Quanto tempo deve rimanere il camion nello Stato di stabilimento?

Il nuovo regolamento non specifica il tempo in cui l’autocarro deve rimanere nello Stato dopo il ritorno successivo alle otto settimane. Non esiste cioè un periodo di raffreddamento come avviene per il cabotaggio. Quindi, in teoria – ma questa è una nostra interpretazione – potrebbe ripartire anche il giorno successivo.

Come può l’azienda provare la restituzione del camion?

Le aziende sono tenute a dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di rientro del camion ogni otto settimane a un centro operativo nel loro Stato di stabilimento in caso di ispezione. I registri del tachigrafo, le lettere di vettura o le registrazioni delle ore di guida possono servire come prova dell’adempimento di tale obbligo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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