C’è infrazione e infrazione. Alcune, nel giudizio dell’Unione europea, sono talmente gravi che possono mettere in dubbio la stessa capacità dell’operatore di continuare a svolgere una determinata professione. Tali, per esempio, sono quelle che, contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pronto per entrare in vigore il prossimo 23 maggio, espongono alla possibilità per un’impresa di autotrasporto di perdere il requisito dell’onorabilità e quindi di mettere a rischio la sua capacità di continuare a essere iscritto nel relativo Albo e di svolgere la professione di autotrasportatore.
Specifichiamo che si tratta di un Regolamento di esecuzione perché rende applicabile un altro pezzo del primo pacchetto mobilità e di fatto aggiunge nuovi tipi di infrazione a quelli già esistenti, allo scopo ultimo di assicurare da parte degli Stati membri un’analoga valutazione delle violazioni delle normative.
Andiamo allora a vedere queste nuove ipotesi, sottolineando prima una novità trasversale: il metro di considerazione delle infrazioni non più, come in passato il conducente, ma il veicolo.
Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 561/2006 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto grave:
Infrazioni su: tempi di guida e riposo
- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo;
- il mancato sostegno del datore di lavoro rispetto alle spese per l’alloggio fuori dal veicolo;
- la mancata organizzazione da parte dell’impresa di trasporto dell’attività dei conducenti finalizzata a fare in modo che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.
Infrazioni su: tachigrafo
Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 165/2014 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto grave:
- il mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario;
- il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione;
- la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero.
Infrazioni su: trasporto internazionale e cabotaggio
Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto grave:
- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante;
- esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato;
- l’impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale e di esibire tali prove durante un controllo su strada.
Sono state inoltre aggiunte anche le sezioni 13 e 14 relative alle infrazioni del regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva EU 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.