22 Stati su 27 dell’Unione europea, Italia compresa, non hanno attuato o lo hanno fatto in ritardo la direttiva 2020/1057 in materia distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada che modifica la direttiva 2006/22/CE. Il tempo per farlo era scaduto lo scorso 2 febbraio 2022, ma in mancanza di normative nazionali di recepimento, la Commissione europea ha messo in moto, con una comunicazione notificata il 24 marzo e resa pubblica dal Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei, Vincenzo Amendola, la procedura di infrazione prevista in questi casi.
Ma se questa appare di per sé una cosa grave, visti pure i lunghissimi anni resisi necessari per approvare il pacchetto mobilità, di cui la direttiva 2020/1057 è parte, è per lo meno paradossale che i blocchi contrapposti nella fase di definizione della normativa, si sono ribaltati in fase di applicazione. Scorrendo l’elenco, infatti, si scopre che Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Austria non hanno recepito lla Direttiva, mentre Bulgaria, Ungheria, Croazia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, vale a dire molti dei casi che contestavano la nuova normativa sul distacco come un onere a loro svantaggio, lo hanno fatto in ritardo. Esattamente cioè gli Stati membri, tra i quali molti di quelli orientali che aderiscono al patto di Visegrád, hanno dato una lezione di europeismo ai nove raccolti della Road Alliance, quella in cui si erano uniti i paesi occidentali.
Le nuove norme sul distacco intensificano controlli e sanzioni e soprattutto precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un’operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente stesso sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Cosa che implica che le operazioni di trasporto bilaterale siano esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applica il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione.
Ricordiamo che dopo l’invio della lettera di messa in mora da parte della Commissione europea, che è quella comunicata lo scorso 24 marzo, segue in caso di mancata risposta un parere motivato dello stesso organo esecutivo e quindi, sempre in caso di mancato adempimento, la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia Europea che verifica la violazione degli obblighi comunitari e, in caso di esito positivo, si pronuncia sia chiedendo la rimozione della violazione stessa, sia imponendo una sanzione pecuniaria.
La comunicazione sull’inizio della procedura di infrazione è stata trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).