Mentre ormai tutti o quasi gli utenti della strada sanno cosa sia un autovelox o un T-Red (l’apparecchio che rileva automaticamente il passaggio vietato con la luce rossa del semaforo), non tutti conoscono il loro “nipotino” tecnologicamente più avanzato, il Velocar Red&Speed. Come si può intuire dal nome, si tratta di un dispositivo in grado di leggere sia la velocità che il passaggio con il rosso che infine il superamento della linea d’arresto da parte di un veicolo. Un vero incubo, insomma, per chi si avvicina a un impianto semaforico, premesso che è sempre buona regola farlo con prudenza e nelle condizioni legali e ottimali di velocità.
Ma non sempre la colpa sta dalla parte di chi guida. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Pescara, infatti, ha dato ragione a un autotrasportatore che contestava la rilevazione del passaggio col rosso del Velocar, sanzionata dalla Prefettura di Pescara. Un’infrazione che è punita dall’art. 146/3 del Codice della Strada e che, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta la decurtazione di ben 6 punti dalla patente.
Tra gli argomenti a sostegno della difesa, condotta dall’avv. Roberto Iacovacci, il giudice ha ritenuto però prevalente quello basato sull’omologazione del dispositivo.
Nel verbale elevato dalla Polizia di Montesilvano si legge che il Velocar era stato omologato con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4614/2013 e successive estensioni. Ma negli atti processuali, mentre la Prefettura ha in effetti esibito quel decreto, che approva il Velocar e la sua installazione, non c’è traccia del provvedimento di omologazione, che è tutt’altro documento.
Niente omologazione, dunque, uguale nessuna affidabilità del Velocar nel rilevare l’infrazione e niente multa conseguente. Anzi, il giudice ha pure condannato la Prefettura pescarese al pagamento delle spese processuali per la somma di 223 euro.
Ma quando un autocarro è sanzionabile per infrazione semaforica?
Al di là del caso specifico, in cui la mancata omologazione ha avuto un peso decisivo, sarebbe interessante chiedersi quando un autocarro può essere sanzionato per un passaggio semaforico vietato. Se infatti la segnalazione in verde o in rosso non dà adito a incomprensioni, rimane l’ipotesi del semaforo giallo. In questo caso, da che mondo è mondo, alcuni accelerano in modo da occupare l’incrocio per il minor tempo possibile, altri rallentano per evitare qualsiasi complicazione, fermandosi prima della linea.
Il Codice della Strada in questo senso aiuta poco, perché non prevede una durata minima del giallo semaforico. Dice infatti il CdS all’art.41: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.
La giurisprudenza ha cercato di porre rimedio a questa “vacatio legis”, ad esempio con la sentenza n.27348/2014 della Corte di Cassazione, che ha stabilito che “una durata delle luce semaforica gialla di almeno 3 secondi è sufficiente a richiedere all’automobilista il corretto arresto del veicolo prima dei punti stabiliti”.
Oltretutto sulla questione esiste uno studio del 2001 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in cui vengono individuate le durate minime del giallo in base alla velocità massima consentita sulla strada e dunque al tempo che occorre per fermarsi in sicurezza. In particolare, i tempi sarebbero di 3 secondi a 50 km/h, di 4 secondi a 60 km/h e di 5 secondi a 70 km/h. Da ciò il CNR ne consegue una durata minima di sicurezza di 4 secondi per tutte le strade urbane e di 5 secondi per le strade extraurbane.
Già, tutto questo vale per un’auto, ma per un camion, che ha una lunghezza molto maggiore e una manovrabilità e spazi di frenata ben diversi? Verrebbe da pensare, razionalmente, che questi tempi andrebbero allungati almeno di 2-3 secondi, in modo che il dispositivo T-Red o simile non effettui gli scatti finali con il semaforo già in rosso, dando luogo a multe ambigue e difficilmente contestabili.
Il Consiglio ha in effetti accennato al problema, quando nel suo studio spiega che “in presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 metri, compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h”. Ma continuiamo a pensare che si tratti di un tempo troppo limitato per liberare l’intersezione.
Il consiglio quindi è quello di non considerare il giallo come una sorta di “overtime” del verde per attraversare l’incrocio, sempre auspicando che la giurisprudenza prima o poi dia un’interpretazione univoca in materia per chiarire il tutto. Per cui appena scatta il giallo sarebbe opportuno fermarsi immediatamente, a meno che non si sia così a ridosso della linea di arresto da non potersi bloccare senza il rischio di ritrovarsi in mezzo all’incrocio. Anche perché dal punto di vista legislativo una durata minima superiore ai 3 secondi, anche se di pochi millesimi, è considerata valida per il giallo del semaforo e l’infrazione colpirebbe automaticamente.