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Eccesso di velocità, multa nulla senza foto e con tutor non tarato

Annullato dal giudice di pace di Parma un verbale da oltre 700 euro perché non esistevano riprese fotografiche dell'infrazione commessa da un autotrasportatore e non c'era prova che il dispositivo elettronico fosse stato controllato e conforme

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Una recente sentenza del giudice di pace di Parma – datata 30 dicembre 2021 – ha confermato la tendenza giurisprudenziale della Cassazione sulla nullità delle multe con autovelox, tutor o apparecchiature comparabili di misurazione della velocità non periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento e in assenza di foto che accertino la presunta violazione.

La vicenda prende il via da una multa per eccesso di velocità di oltre 700 euro comminata dalla Polizia stradale di Parma a un autotrasportatore difeso in giudizio dall’avvocato Roberto Iacovacci. Il giudice ha ritenuto che tale sanzione fosse da annullare sulla base di due motivazioni principali:

  • la mancanza in giudizio dei fotogrammi che avrebbero dovuto confermare l’infrazione – necessari quando la rilevazione avviene con dispositivi automatici;
  • l‘assenza della prova per quanto riguarda l’effettuazione della verifica periodica di funzionalità del dispositivo utilizzato presso un centro opportunamente accreditato.
    Il giudice ha citato a questo proposito una circolare del ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 14/08/2009 che prevede, appunto, che «gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza e il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale… siano sottoposti a una verifica metrologica periodica, almeno annuale, tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione».

Quanto alle foto, poiché l’onere della prova della responsabilità dell’autotrasportatore è a carico della Pubblica Amministrazione e in assenza di agenti accertatori che abbiano assistito personalmente all’infrazione (come in questo caso), la rilevazione della velocità con apparecchio elettronico va documentata con almeno due fotogrammi dell’accertamento, che invece mancano.

E nemmeno è stato possibile accertare da parte del giudice se siano state effettuate le periodiche verifiche di funzionalità e taratura, non essendo state prodotte da parte delle forze dell’ordine parmensi certificazioni di omologazione e conformità e non essendo sufficiente, a parere dell’autorità giudiziaria, l’annotazione effettuata in questo senso da chi ha redatto il verbale di contestazione (anche qui come da giurisprudenza della Cassazione).

Risultato: senza foto e senza prove delle verifiche il verbale è stato annullato e le spese di giudizio compensate.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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