Con 190 voti a favore e 34 contrari, il Senato ha dato il via libera definitivo al DL Infrastrutture e Trasporti su cui il Governo aveva posto la fiducia. Il testo approvato non ha subito modifiche rispetto a quanto era stato licenziato dalla Camera il 28 ottobre scorso.
Il decreto, quindi, diventa ora legge. Il testo, fra prima stesura e successivi emendamenti, contiene diverse norme che riguardano anche il settore dell’autotrasporto. Come vi avevamo già riportato, in sede di conversione in legge sono stati autorizzati diversi emendamenti d’interesse per il comparto, come quello che punta ad affrontare il problema della carenza degli autisti introducendo un contributo di 1.000 euro alle spese per la patente e i certificati professionali per i giovani fino al 35esimo anno d’età e i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali.
Il bonus, riconosciuto fino al giugno 2022, è pari a un rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. È rivolto inoltre a coloro che, entro un anno dal conseguimento della patente, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell’ambito dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.
Cosa cambia per l’autotrasporto
Oltre agli incentivi per il conseguimento della patente, riepiloghiamo qui di seguito le altre principali novità che interessano il comparto:
- sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
- in considerazione degli effetti negativi determinati dall’eÂmergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell’esercizio
2020, è stato introdotto un emendamento che consente di calmierare la quota del contributo per per l’anno 2022 da versare all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
- sono state ridotte le masse complessive consentite nel caso di trasporti eccezionali, con l’introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del Terzo settore. La massa complessiva di autoveicoli per il trasporto eccezionale non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. Dunque, rispetto alla norma precedente, non sarà più prevista la massa fino a 108 tonnellate per complessi di veicoli ad otto assi (si diminuisce la massa dei veicoli per non gravare sulle infrastrutture) e viene inserito il limite di 72 tonnellate per quelli a 5 assi. Ad ogni modo resta ferma la norma per cui i limiti di massa possono essere superati nel caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
- aumenta ancora, a 18,75 metri, la lunghezza massima di autoarticolati e autosnodati, che già la prima versione dal Dl aveva portato da 16,5 a 18; viene specificato che resta ferma l’idoneità certificata al trasporto intermodale.
- sul fronte delle infrastrutture, le nuove disposizioni prevedono che siano sospesi gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31 dicembre 2021. Si interviene anche sull’affidamento della concessione dell’autostrada A22 del Brennero, con la possibilità del project financing entro il 2022. Sono state introdotte, infine, disposizioni volte all’individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali, funzionali all’accesso alle stazioni ferroviarie per l’alta velocità e l’alta capacità di prossima realizzazione.