Il datore di lavoro può, per necessità di programmazione, chiedere ai propri lavoratori con un discreto anticipo se sono muniti o meno di green pass. E questi sono tenuti a rispondere «con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative». È questo il senso dell’articolo 3 del nuovo decreto legge datato 8 ottobre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dello stesso giorno. In pratica, con tale disposizione si fornisce ai datori di lavoro la possibilità di sapere con un largo anticipo quali e quanti lavoratori non sono in possesso di green pass laddove esistano esigenze organizzative.
Detto altrimenti, se un’azienda di autotrasporto deve organizzare il traffico per la settimana prossima è ovvio che sappia fin d’ora se e quanti autisti non saranno dotati di green pass (obbligatorio dal 15 ottobre), per poter eventualmente (ma la cosa non è certo agevole) trovare delle soluzioni in grado di far fronte a tutti gli impegni rispetto alle consegne.
Rimane il fatto che i lavoratori che comunicano ora di non avere il green pass saranno considerati assenti ingiustificati – e quindi non percepiranno la retribuzione o altre forme di compenso – fino a quanto non presenteranno tale certificazione e lo resteranno fino a quanto non termina lo stato di emergenza, che per ora è fissato al 31 dicembre 2021. In ogni caso il lavoratore non potrà subire conseguenze disciplinari, così come ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.