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Quando si dice… ECCESSO DI VELOCITÀ E CRONOTACHIGRAFO

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Con lettera datata 3 novembre 2020l’Unione Europea ha messo in mora l’Italia relativamente a una asseritamente errata modalità di applicazione delle sanzioni per eccesso velocità. In particolare, la Commissione UE ha contestato all’Italia una prassi (a quanto pare sempre più consolidata) consistente nell’elevare, nei confronti degli autotrasportatori, contravvenzioni per eccesso di velocità sulla scorta dei dati registrati dai cronotachigrafi installati sui mezzi.

La disciplina riguardante l’installazione e l’utilizzo del cronotachigrafo è una normativa comunitaria contenuta nei Reg. 561/2006 e 165/2014. Tali Regolamenti specificano con chiarezza quali dati devono essere registrati dal cronotachigrafo e, soprattutto, definiscono quali fra i dati così raccolti possono costituire la base sanzionatoria per una serie di violazioni specificamente elencate nella normativa comunitaria: si tratta prevalentemente di sanzioni relative alla violazione delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo. Nei suddetti Regolamenti non si rinviene, viceversa, alcun cenno circa la possibilità di utilizzare i dati raccolti per comminare sanzioni relative a violazioni dei limiti di velocità. Ne consegue che, secondo la prospettazione dell’Unione Europea, i dati raccolti per altri scopi verrebbero utilizzati per finalità non contemplate dalla normativa comunitaria.

È bene chiarire che, al momento, la violazione della normativa comunitaria da parte dell’Italia è una semplice ipotesi. Occorrerà, infatti, attendere i vari passaggi della procedura di infrazione per comprendere se, effettivamente, la norma nazionale che sta alla base della prassi amministrativa posta in essere dalle Autorità italiane sia in contrasto o meno con l’ordinamento comunitario.

Nel frattempo a quali rimedi potrebbe ricorrere l’autotrasportatore che si sentisse ingiustamente sanzionato per eccesso di velocità accertato tramite cronotachigrafo?

I verbali con cui vengono contestate le violazioni al Codice della Strada posso essere impugnati entro trenta giorni avanti al Giudice di Pace del luogo ove è stata elevata la contravvenzione. Conseguentemente, anche le sanzioni in esame hanno la possibilità di essere impugnate entro i suddetti termini avanti al Giudice di Pace territorialmente competente.

In tempi piuttosto recenti vari autotrasportatori hanno effettivamente impugnato le sanzioni per eccesso di velocita loro comminate e, in svariati casi, il ricorso è stato accolto proprio alla luce del fatto che, a parere dei giudicanti, sarebbe ravvisabile un contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria ad essa sovraordinata. Così, per esempio, il Giudice di Pace di Prato ha rilevato che «vi è una discrasia tra la norma europea e quella italiana» e che «l’Italia deve rispettare la normativa comunitaria» e ha, conseguentemente, annullato la sanzione per eccesso di velocità contestata all’autotrasportatore sulla scorta dei dati estrapolati dal cronotachigrafo.

Sono sufficienti alcune sentenze per considerare risolto il problema?

Le pronunce ricordate non portano a una soluzione definitiva del problema ma, anzi, contribuiscono a mettere in luce lo stato di incertezza nel quale necessariamente ci si troverà sino a quando non sarà portata a compimento la procedura di infrazione a livello comunitario. Allo stato, infatti, il contrasto fra norma comunitaria e norma nazionale è stato rilevato da alcuni giudici nazionali che, con motivazioni quali quelle sopra riportate, hanno ritenuto di dover disapplicare la norma di diritto interno, a loro giudizio contrastante con norme comunitarie. Tali pronunce, sebbene di soddisfazione per i trasportatori che ne hanno beneficiato, non contribuiscono, tuttavia, a fornire al settore le certezze di cui necessita.

Perché le sanzioni per eccesso di velocità provato con il tachigrafo continuano?

Perché ciascuna sentenza fa stato esclusivamente fra le parti del singolo giudizio e non preclude alle Autorità di continuare ad applicare una norma che, formalmente, fa ancora parte del nostro ordinamento. Ne consegue che, allo stato, gli organi di controllo stanno frequentemente continuando a sanzionare per eccesso di velocità gli autotrasportatori sulla scorta dei dati registrati dal cronotachigrafo.

Quindi chi subisce una sanzione cosa può fare?

Ai soggetti sanzionati non resta che scegliere se fare acquiescenza pagando la sanzione, o accollarsi i costi e i rischi di un procedimento di impugnazione avanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Una situazione di evidente incertezza e disparità di trattamento, che si auspica venga al più presto sanata alla radice mediante la definizione, in un senso o nell’altro, della procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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