Con il recente decreto legge 105 del 23 luglio 2021 Il Governo ha fissato una serie di regole per fronteggiare la pandemia e mettere in sicurezza le attività sociali ed economiche. La novità più importante è che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Poi sono state fissate le modalità di utilizzo del ‘Green Pass‘ e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni, con la modifica dei parametri per classificare le fasce di rischio (zone bianche, gialle, arancioni e rosse).
Molte conferme per l’autotrasporto e le regole stabilite nei precedenti provvedimenti dello scorso marzo.
PROROGA VALIDITÀ CERTIFICATI, PERMESSI, CONCESSIONI E ALTRO
Lo slittamento dello stato d’emergenza inciderà sulla proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, tra i quali autorizzazioni per trasporti eccezionali, patenti, CQC e CFP. La scadenza di validità era stata infatti fissata al 29 ottobre, ma se verrà applicato lo stesso criterio – la proroga di validità estesa fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza – il termine della validità terminerà il 27 gennaio 2022. Si aspetta comunque una circolare che chiarirà l’argomento.
CONFERMATO L’OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL PLF
Per il personale viaggiante permane poi l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione o PLF (reperibile al link https://app.euplf.eu/#/) o, se impossibilitati, dell’autocertificazione cartacea che potrà essere utilizzata in caso di impedimenti tecnologici e inviata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
PERMESSI CORSI ABILITANTI E FORMAZIONE
Il DL conferma l’efficacia fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021, che consentiva, in presenza e anche a distanza, lo svolgimento di corsi abilitanti e prove teoriche/pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. Corsi e prove riguardano il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto; i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori; i corsi sull’utilizzo del tachigrafo; i corsi per il conseguimento e rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose (svolti dalle autoscuole e da altri enti di formazione); i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIMS.
ALTRE RACCOMANDAZIONI SUL LAVORO
Si raccomanda poi che le attività professionali siano svolte ove possibile in smart working; che sia eventualmente differenziato l’orario di ingresso del personale; che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti nonché effettuate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. È stata anche prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti, comunicando al ministero del Lavoro, in via telematica e senza necessità di stipulare l’accordo individuale, i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di cessazione dell’attività in modalità agile.
Infine, sempre nel DPCM del 2 marzo scorso, cui il decreto legge fa espresso rinvio, si trova anche l’obbligo di rispettare il protocollo di aprile sulle misure per il contrasto al Covid-19 sottoscritto fra Governo e parti sociali e soprattutto per le imprese di trasporto e logistica l’altro protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 20 marzo 2020.
GREEN PASS E ZONE COLORATE
Ricordiamo anche le norme più generali sul Green Pass, che a partire dal 6 agosto 2021 sarà obbligatorio per spostarsi tra regioni in zona rossa o arancione e nel territorio dell’UE. Il GP dovrà essere esibito per poter svolgere o accedere a specifiche attività (eventi pubblici, servizi per la ristorazione al chiuso, accesso a cinema, teatri, musei, stadi, piscine e palestre).
Il Green Pass è rilasciato a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione (con certificato valido per 9 mesi); a chi ha effettuato la prima dose di vaccino (valido dal 15° giorno successivo alla somministrazione); a chi è guarito dal virus (validità 6 mesi); a chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).