Capita spesso: un camion con targa estera viene fermato, controllato e multato. Poi, come sanzione accessoria, scatta anche il fermo amministrativo (art. 207 CdS). Da legge di tre mesi di durata. Ma capita ugualmente spesso che, laddove dall’estero l’azienda proprietaria del veicolo paga la sanzione pecuniaria o la cauzione, determinata dalla contestazione degli artt. 26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74, la polizia stradale tende per prassi a chiudere un occhio – diciamo così – rispetto alla sanzione accessoria, nel senso che concede al veicolo estero sottoposto a fermo di fare ritorno nel proprio Paese di immatricolazione, adottando in tal modo una sorta di «interdizione alla circolazione sul territorio nazionale». Una prassi che adesso, una circolare del ministero dell’Interno del 4 giugno 2021, definisce assolutamente campata per aria, in quanto «non è suffragata da nessuna disposizione». E di conseguenza ribadisce che «il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi».
Ovviamente si tratta di un caso specifico. Più nel dettaglio, invece, la materia relativa al trattamento riservato al veicolo immatricolato all’estero in caso di fermo amministrativo viene disciplinata dalla circolare del 21 gennaio 2019, in cui viene prescritto che:
- si procede al fermo amministrativo del veicolo estero con affidamento al custode acquirente (art.214-bis Cds) ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione;
- in tutti i casi in cui il veicolo estero sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia all’interessato, il veicolo deve essere depositato in un luogo di cui egli abbia la disponibilità – anche non esclusiva – ubicato sul territorio nazionale, così da consentire alle forze di polizia di controllare il rispetto dell’adempimento.
Per consultare la circolare del 4 giugno cliccate qui: