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Prorogato, solo in parte, il versamento del contributo all’ART

L'ART tende una timida mano all'autotrasporto limitando il versamento in scadenza al 30 aprile a un 1/3 del contributo totale, per far slittare invece il saldo dei restanti 2/3 a fine ottobre 2021. Ricorda inoltre che sono esentate le imprese con veicoli di massa complessiva fino a 26.000 Kg e le imprese con fatturato fino a tre milioni di euro

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Il presidente dell’ART, Nicola Zaccheo, risponde alla lettera che le associazioni di categoria dell’autotrasporto gli avevano inviato, poco più di una settimana fa, e con cui chiedevano la proroga del pagamento del contributo dal 30 di aprile al 20 ottobre 2021.

Nel tener conto dell’attuale periodo storico e delle difficoltà che il mondo dell’autotrasporto sta affrontando, l’ART ha disposto che il contributo per l’anno 2021 deve essere versato in misura pari a un terzo dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2021, i due terzi residui devono essere versati entro e non oltre il 29 ottobre 2021.

Nella lettera si evince una precisa volontà da parte del presidente Zaccheo di aprire un dialogo con le associazioni di categoria e a tal fine ricorda che l’obbligo di versare il contributo coinvolge solo una parte dell’autotrasporto. In particolare, ribadisce che il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021 è stato quantificato nello 0,6 per mille del fatturato, quando invece il limite massimo consentito dalla legge potrebbe essere dell’1 per mille.

Inoltre, conferma che le imprese che forniscono servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti sono tenute al versamento del contributo solo se, al 31 dicembre 2020, hanno in disponibilità veicoli con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi. Ai fini del contributo è computato solo il fatturato derivante dall’attività sopra individuata e svolta dai suddetti mezzi.

Infine, è stata individuata una soglia di esenzione per le imprese di trasporto con fatturato fino a tre milioni di euro. In pratica ciò significa che il versamento non è dovuto rispetto a importi contributivi che risultassero pari o inferiori a 1.800 euro.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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