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Formulario rifiuti, al via la vidimazione virtuale

Gestione dei rifiuti e supporti digitali non sono quasi mai andati d’accordo. Ecco perché constato con un certo entusiasmo l’introduzione della vidimazione virtuale del Formulario iniziata lo scorso mese. Però, come tutte le cose nuove, stravolge l’operatività quotidiana. Mi spiegherebbe come funziona il nuovo sistema?
Giovanni G_Cosenza

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Con l’introduzione del Vidimazione Virtuale del Formulario (Vi.Vi.Fir), la gestione dei rifiuti fa un altro passo verso il digitale. Infatti, a decorrere dall’8 marzo 2021, è attivo il servizio di Vi.Vi.Fir con cui imprese ed enti possono produrre e vidimare autonomamente il Formulario di Identificazione del Rifiuto senza recarsi fisicamente presso gli uffici preposti per la tradizionale vidimazione.

Tutto nasce dal D.lgs 116 del 3 settembre 2020 con cui sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs 152/2006, tra cui spicca quella dell’art. 193 «Trasporto Rifiuti» che prevede una gestione alternativa (e non sostitutiva) al famoso F.I.R, vidimato presso le CCIAA ed emesso in quattro copie su carta a ricalco che continuerà la propria vita, fino a quando non entreranno in vigore le nuove norme sulla tracciabilità, con le medesime regole sia di vidimazione che di compilazione e registrazione.
Con il nuovo servizio, realizzato da Ecocerved, le imprese e gli enti hanno una possibilità in più ovvero quella di accedere telematicamente, previa registrazione e senza costi, alle Camere di Commercio, richiedendo la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario.
In particolare, Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genererà, su richiesta degli utenti, uno o più fascicoli virtuali, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

Tecnicamente la vidimazione potrà avvenire in due modalità:

  • on line, accedendo al portale web Vi.Vi.Fir: il sistema, dopo avere generato il numero univoco del formulario, consente all’utente di produrre un modello format esemplare (in formato PDF/A), identico nella forma e sostanza al precedente FIR, ma contraddistinto dalla presenza da un «identificato in chiaro» e di un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stamparlo con i dati contenuti nel gestionale;
  • applicativamente tramite il proprio sistema informatico di gestione dei rifiuti (accesso dedicato) che si interfaccerà con Vi.Vi.Fir. autenticandosi con le credenziali tecniche e richiedendo l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre sul formulario.

«Con il nuovo servizio imprese ed enti hanno una possibilità in più: quella di accedere telematicamente, previa registrazione e senza costi, alle Camere di Commercio, richiedendo la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario. Il Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genererà uno o più fascicoli virtuali, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari»

L’accesso al servizio può essere effettuato da un utente (persona fisica), che deve autenticarsi mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) indicando l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare. Nel caso di aziende, il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa, mentre nel caso di ente è previsto l’invio di una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale.
A questo punto, il rappresentante dell’impresa o dell’ente può operare in prima persona, delegare uno o più persone oppure richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo al fine di “collegare” il proprio gestionale con Vi.Vi.Fir.
Questa forma alternativa prevede l’emissione del FIR, su normale carta formato A4, in duplice copia, un originale per il produttore e un originale per il destinatario, mentre agli altri soggetti spetterà una semplice fotocopia completa di tutti i dati. Pertanto, il trasportatore riceverà una fotocopia dal destinatario e dovrà fornire ulteriore copia al produttore, fisicamente o tramite pec.
Ulteriore novità riguarda i tempi di conservazione delle copie del formulario della nuova gestione che passa da 5 a 3 anni.
La vidimazione virtuale non comprende però anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione fisica.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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