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Patenti e CQC scadute: nuova serie di proroghe

Dopo l'approvazione del Regolamento europeo in materia, anche il ministero italiano pubblica il 1° marzo una nuova circolare con cui i tempi di validità di quasi tutti i documenti slittano di 13 mesi o fino a luglio. Il dettaglio di tutte le novità. Occhio all'ADR

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È la storia di questo lunghissimo anno: le normative europee aggiornano le scadenze di validità di alcuni documenti e di conseguenza quelle nazionali le vanno dietro. Stavolta, dopo la pubblicazione del Regolamento 2021/267 del 16 febbraio 2021 è stata pubblicata una nuova circolare del ministero delle Infrastrutture il 1° marzo che modifica quella del 21 gennaio 2021. Vediamo cosa prevede, documento per documento.

Patenti di guida

Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare disposizioni nazionali e unionali vigenti. Così facendo viene fuori che la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e con le patenti di guida rilasciate da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello

Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali

titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito
e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

Patente di guida come documento di identità

Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Carte di qualificazioni del conducente

Per la circolazione su tutto il territorio UE e SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità CQC è così prorogata:

(*)(**) valgono le note delle tabelle relative alle patenti di guida

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, ecc.)

In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021), sempre che evidentemente non siano già stati rinnovati nella validità.

Attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica

In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021).

Esami di revisione della qualificazione CQC

Sono stati sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Esame di ripristino CQC

Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 – prorogata al 29 luglio 2021 – può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Attestati dei corsi per conseguire o rinnovare CFP per trasporto merci pericolose

Quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (per ora è il 29 luglio 2021).

CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR)

Occorre distinguere:

circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (29 luglio 2021);

circolazione in Paesi diversi dall’Italia: se in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)

Occorre distinguere:

circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (29 luglio 2021); conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021 con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;

circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330: se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.

Attestazioni sanitarie

– attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, e autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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