Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo Accordo ADR, la cui applicazione in Italia sarà obbligatoria dal 1° luglio, mentre da qui al 30 giugno, come di consueto, è previsto il cosiddetto «periodo transitorio» durante il quale si potrà applicare ancora l’ADR 2019 oppure il nuovo regolamento.
In generale, la nuova versione non ha apportato significativi cambiamenti ma si è limitata ad alcuni allineamenti. Tra le prime novità spicca l’obbligo della nomina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di merci pericolose anche per gli Spedizionieri, chiamato ad affiancarsi ai soggetti impegnati nei trasporti, alle operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico connesse. A tal proposito si ricorda che l’articolo 12 del D.Lgs 35/2010 prevede sanzioni severe per coloro che non adempiano a tale obbligo. Vale a dire:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro in caso di mancata nomina del Consulente ADR;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro in caso di mancata comunicazione delle generalità del Consulente – entro i 15 giorni successivi alla nomina – alla Motorizzazione Civile territorialmente competente.
In merito alla Relazione d’Incidente, l’ADR 2021 ha statuito, tramite modifica del paragrafo 1.8.5.1, l’ampliamento dei soggetti sui quali ricade l’obbligo di presentare tale Relazione, ricomprendendovi anche lo scaricatore, in aggiunta a caricatore, riempitore, trasportatore e destinatario. Si ricorda che la Relazione deve essere redatta dal Consulente ADR in caso di incidente grave che abbia coinvolto merci pericolose e va trasmessa entro 45 giorni dall’evento sia al legale rappresentante dell’azienda sia agli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, la Relazione deve contenere obbligatoriamente una serie di informazioni, come prescritto dal paragrafo 1.8.5.4, tra cui: data e luogo dell’incidente, topografia, condizioni metereologiche dell’evento, materie pericolose implicate, causa dell’avvenimento (se definibile con certezza), conseguenze dell’evento.
L’Accordo ADR 2021 ha poi previsto alcune modifiche alla classificazione delle merci della classe 1 (materie e oggetti esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e 7 (materiali radioattivi), nonché l’introduzione di diversi numeri ONU nella Tabella A al capitolo 3.2, come anche alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio come ad esempio l’introduzione del numero ONU 3549 in riferimento a «Rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi / rifiuti infettanti per gli animali, categoria A, solidi».
È stata inoltre prevista una variazione delle dimensioni minime del marchio identificativo per le batterie al litio: dagli originari 120 x 100 mm si è giunti a 100 x 100 mm, mentre per le dimensioni ridotte si è passati da 105 x 74 mm a 100 x 70 mm.
Sempre in materia di batterie, l’ADR 2021 ha previsto regole specifiche per gli imballaggi, finalizzate a garantire l’integrità del carico come, per esempio, l’obbligo di separare con uno strato di materiale non elettricamente conduttivo gli accumulatori posti su più livelli, oppure l’utilizzo di contenitori resistenti agli elettroliti contenuti nelle batterie.
Un aspetto di sicuro rilevo è riscontrabile nell’introduzione di un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 (materia pericolosa per l’ambiente solida) e UN 3082 (materia pericolosa per l’ambiente liquida), dove è oggi possibile utilizzare come nome tecnico anche una «rubrica generica» aggiungendo, tra parentesi, il nome della sostanza principale: per esempio, “UN 3082 Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (pitture), 9, III (-)».
Il nuovo aggiornamento ha infine effettuato alcune modifiche di varia rilevanza, elencate di seguito:
- variazioni relative alle iscrizioni sul marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
- la previsione, nel documento di trasporto, dei caratteri “(-)” in caso di merce per le quali non viene indicata alcuna restrizione in galleria;
- la sostituzione del termine «prova» con «ispezione»;
- l’inserimento, nella classe 7 (materiali radioattivi), degli SCO III (oggetti contaminati superficialmente).
In conclusione, per rispondere al quesito, diventa necessario, come ogni biennio, un’attenta analisi delle proprie attività, al fine di individuare gli ambiti da modificare e armonizzare con le novità introdotte dall’Accordo ADR. A tal fine, i prossimi sei mesi dovranno essere impiegati dalle aziende con il preciso scopo di conformarsi quanto prima a ogni nuova prescrizione nonché l’attività formativa per tutti gli operatori.